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Neuralink, le implicazioni legali dell’impianto di chip nel cervello umano



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Alla fine di gennaio è stato impiantato Telepathy, primo chip il cui scopo è quello di aiutare chi ha problemi neurologici. Ma l’operazione pone diversi quesiti e problemi di ordine legale e di rispetto della privacy

Pubblicato il 2 feb 2024

Luigi Mischitelli

Legal & Data Protection Specialist – Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza.



Neuralink Telepathy

Si chiama Telepathy ed è il primo chip a essere stato impiantato su un essere umano. L’intervento è avvenuto il 31 gennaio. Il chip è prodotto dalla Neuralink, un’azienda americana di neuro-tecnologie co-fondata dal magnate statunitense Elon Musk otto anni or sono, specializzata nello sviluppo di interfacce neurali impiantabili nel corpo umano. Gli impianti di Neuralink hanno come obiettivo quello di aiutare chi ha problemi neurologici e lesioni traumatiche leggendo le onde celebrali.

A maggio 2023 la società di Musk aveva annunciato di aver ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration a condurre i primi test su esseri umani. Alla fine dello scorso anno è stato poi avviato il reclutamento dei volontari.

Neuralink ha già condotto vasti studi sugli impianti negli animali.

“Il primo prodotto di Neuralink si chiama Telepathy, permetterà di controllare il telefono o il computer e attraverso di questi, molti altri dispositivi”, ha annunciato Elon Musk sulla piattaforma X, dopo avere annunciato il primo impianto in un essere umano. “L’uso iniziale – ha proseguito Musk – è per chi ha perso l’uso delle gambe. Immaginate se Stephen Hawking avesse potuto comunicare più velocemente”. 

Neuralink Telepathy

Neuralink, cosa fa

Neuralink produce dispositivi da impiantare nel cervello umano, aventi un tipo di tecnologia che consente di inviare all’esterno dell’encefalo i segnali neurologici acquisiti al suo interno. Nel dettaglio, il dispositivo sviluppato dall’azienda di Musk comprende più di tremila elettrodi, in grado di monitorare le attività di un migliaio di neuroni; inoltre, esso “segue” un determinato settore del cervello umano, può analizzare le registrazioni dell’attivazione dei neuroni utilizzando l’intelligenza artificiale e determina il tipo di impulso da inviare a quale settore del cervello. Grazie a ciò, l’apprendimento, la memorizzazione delle informazioni e il collegamento tra i dati sono ora possibili.

Ma non tutto è oro ciò che luccica. Sebbene questo dispositivo infonda speranza per molti rimedi in medicina e, quindi, presenti molti vantaggi sulla carta (anche sulla scorta dell’ottimismo del “padrone di casa”[1]), va adottata una certa cautela dato il potenziale sviluppo di situazioni spiacevoli per la persona ospitante.

Tra esse spiccano la “compressione” della libertà di movimento, della libertà personale e dei diritti in materia di dati personali. Proprio sulla scorta di una potenziale flessione in materia di libertà e diritti è necessario approfondire lo studio di Neuralink nell’ambito del diritto penale e della protezione dei dati personali come “regola generale” (visti anche i problemi derivanti dal fatto che un cervello diventa fortemente influenzabile da impulsi esterni “non autorizzati”).

Neuralink Telepathy

Neuralink, i limiti della privacy

Com’è noto, Neuralink, grazie alla sua tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, svolge compiti relativi a processi mentali elevati come il ragionamento, la deduzione e l’apprendimento da esperienze passate, che sono considerate capacità specifiche dell’uomo. Come accennato, affrontare l’interrelazione e la potenziale interferenza tra la tecnologia in esame e il diritto penale è quantomeno fondamentale. In primo luogo, è necessario individuare i problemi di sicurezza che questo dispositivo può comportare e porre in essere tutte le misure necessarie per prevenirli o, tutt’al più, interromperli sul nascere. Una volta che è in gioco un’interferenza al cervello, è necessario determinare esplicitamente la persona e/o le istituzioni autorizzate e le circostanze in cui l’interferenza è consentita.

Inoltre, anche se le circostanze in cui l’interferenza è consentita sono già state determinate, devono essere indicati anche i limiti dell’interferenza e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole. Così come è importante ottenere il consenso preventivo della persona che sarà esposta all’interferenza cerebrale e delineare i limiti dell’interferenza anche nei casi in cui il consenso è stato debitamente ottenuto.

Neuralink, la valutazione legale

Alla luce di quanto sopra, è possibile ipotizzare una valutazione in termini di, ad esempio, trattamento illecito di dati (Art. 167 Codice Privacy) oppure in termini di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter Codice Penale). In primo luogo, la possibilità di interferire con il cervello umano grazie al dispositivo impiantato sul cervello umano può causare la violazione della “vita privata” che fornisce protezione legale all’individuo, portando così all’intrusione in aree che potremmo definire “intime” della vita di una persona, ossia in meandri sconosciuti e di impensabile penetrazione sino a qualche mese fa.

Stiamo parlando di un dispositivo che interferisce così fortemente con l’area personale dell’individuo ospitante che la sola presenza di un consenso esplicito potrebbe essere totalmente insufficiente. Pensiamo solo a cosa potrebbe accadere nel caso venissero registrati fraudolentemente i nostri pensieri e i nostri impulsi; una miniera di dati “sensibili” di non poco conto in mano all’ignoto. Neuralink registra i dati a cui ha accesso seguendo un determinato settore attraverso il chip impiantato nel cervello della persona. In considerazione del fatto che i dati accessibili tramite questo chip sono illimitati o non ancora noti, è probabile che i dati registrati siano “valutabili” come dati personali.

Il chip impiantato potrebbe eliminare il libero arbitrio

Inoltre, si pone un’altra questione: l’interferenza con il cervello umano e il suo funzionamento attraverso Neuralink potrebbe potenzialmente eliminare il libero arbitrio della persona, così come potrebbe incoraggiare la persona a compiere azioni sbagliate per libera scelta. A questo punto, i limiti nella delimitazione del libero arbitrio della persona potrebbero diventare incerti, per cui la valutazione della presenza di dolo e colpa nelle azioni di una persona potrebbe diventare difficile da determinare (si pensi in sede giudiziaria). Detto questo, nell’ambito della responsabilità per colpa, si potrebbe ritenere che società come Neuralink, nonché le società della filiera produttiva, possano essere ritenute in qualche modo responsabili sotto l’aspetto dei risultati concreti delle azioni poste in essere. Ma la strada è ancora lunga.

Neuralink e la protezione dei dati personali

Un altro ambito giuridico (di non poco conto) che può essere influenzato da una tecnologia come Neuralink riguarda la già accennata materia della protezione dei dati personali. Appurato che i dati che possono essere raccolti con un dispositivo impiantabile nel cervello aumenteranno continuamente e in modo crescente (in qualità e quantità), è necessario sin da ora porre degli argini in materia. Citando il nostro Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, universalmente noto come “GDPR”), che ormai “ha i suoi anni”, vi è una sorta di mancanza esplicita di classificazione dei dati acquisiti tramite interfacce cervello-macchina.

Certo, si presume che i dati in questione rientrino comunque nell’ambito di applicazione della normativa in questione, come si presume che – in futuro – verranno fornite considerazioni sulla relazione tra la raccolta dei dati e il consenso esplicito, che è uno dei principi fondamentali del Regolamento Europeo. Ma sarebbe meglio intervenire subito a livello europeo.

La quantità di dati da raccogliere dal dispositivo impiantato

Uno dei punti da tenere in considerazione è il limite e la quantità di dati da raccogliere attraverso il dispositivo impiantato nel cervello. In circostanze normali, le persone hanno un livello di controllo sul consenso esplicito per quanto riguarda le questioni relative alla raccolta dei loro dati, al loro trattamento e alla loro divulgazione (comunicazione e diffusione) a terzi. A questo proposito, la persona può scegliere di divulgare e consentire il trattamento di alcuni dei suoi dati. Tuttavia, un dispositivo impiantato nel cervello può raccogliere direttamente e illimitatamente un gran quantitativo di dati dal cervello della persona senza che questa se ne accorga. E qualora se ne accorgesse, potrebbe non essere in grado di avere nessun potere su di sé.

In tal caso, il consenso della persona alla raccolta illimitata di tutti i dati e al processo in nome dei benefici attesi dal dispositivo non può essere classificato come consenso esplicito.

Il problema del consenso alla raccolta di dati

Inoltre, un altro punto da notare in merito al consenso alla raccolta dei dati riguarda la validità del consenso rilasciato dalla persona interessata, come ne caso in cui il dispositivo venisse utilizzato per rimediare a malattie che possono influenzare il libero arbitrio, come il morbo di Alzheimer. In questo caso il consenso verrebbe espresso da un rappresentante legale? Bisogna sempre affrontare come agire nel caso in cui vi siano malattie in grado di influenzare il cervello, ossia come gestire il livello di comprensione, ad esempio, delle informazioni ex Art. 13 del GDPR, nonché l’esistenza o la “solidità” della volontà della persona al momento del consenso.

Conclusioni

Quello che possiamo considerare alla luce della presente disamina, tenendo in considerazione anche gli sviluppi tecnologici dirompenti del momento, è diventato oramai obbligatorio per gli Stati emanare normative che soddisfino i requisiti e che siano convenienti per lo sviluppo delle tecnologie. La pratica delle implementazioni di dispositivi alimentati con intelligenza artificiale necessita di un quadro giuridico che tenga conto dell’equilibrio tra diritti e libertà e dei benefici offerti dalla tecnologia.

Per poter giustificare queste tecnologie, esse dovrebbero essere praticate in base alla legge e in modo proporzionale. Altrimenti, ovunque possano essere implementate, la legalità di questa e di altre installazioni simili sarà sempre oggetto di dibattito.[2]

Note

  1. Neuralink Implanted a Device in a Patient’s Brain, Elon Musk Says. The New York Times. https://www.nytimes.com/2024/01/29/business/elon-musk-neuralink.html
  2. Legal Dimension of Neuralink Technology. Lexology. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=acb49e5f-d13e-4daa-9632-8d2fb1b2e5d1

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