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Tecnologie forensi: i deepfake spingono il mercato


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Il mercato mondiale delle tecnologie forensi cresce tra analisi digitali, laboratori e consulenza. Le stime di Fortune Business Insights indicano 11,59 miliardi di dollari nel 2034. In Italia la legge 132/2025 e il decreto 160/2026 rafforzano il peso delle prove digitali, mentre i deepfake complicano verifiche e contenziosi per imprese e tribunali

Pubblicato il 5 nov 2026



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Il mercato mondiale delle tecnologie forensi accelera, sostenuto dagli investimenti nei laboratori scientifici, dalla diffusione delle prove digitali e dalla necessità di individuare contenuti manipolati dall’intelligenza artificiale. La crescita interessa anche l’Italia, dove nuove disposizioni legislative ampliano le responsabilità delle imprese e gli strumenti a disposizione della giustizia.

Dal 30 settembre 2026 è in vigore il decreto legislativo 160/2026, che rafforza le norme sui reati commessi attraverso l’intelligenza artificiale e introduce disposizioni per ottenere le prove nei procedimenti civili. La possibilità di manipolare immagini, video e registrazioni audio aumenta la domanda di analisi tecniche capaci di documentare origine, integrità e attendibilità delle informazioni.

Tecnologie forensi, un mercato da 11,6 miliardi di dollari

Secondo il rapporto Forensic Technology Market, aggiornato il 19 ottobre 2026 da Fortune Business Insights, il mercato globale delle tecnologie forensi valeva 6,30 miliardi di dollari nel 2025. Le previsioni indicano 6,67 miliardi nel 2026 e 11,59 miliardi nel 2034, con una crescita media annua del 7,16%.

Una precedente previsione, ripresa anche dalle comunicazioni diffuse da Axerta nel novembre 2026, indicava invece 4,9 miliardi di euro nel 2023 e 8,6 miliardi entro il 2032, con un incremento complessivo di circa il 75%. Le nuove proiezioni utilizzano una valuta e un orizzonte temporale differenti.

Il Nord America rappresentava il 37,54% del mercato globale nel 2025, seguito dall’Europa, con il 28,07% e un valore stimato di 1,77 miliardi di dollari.

Il comparto comprende analisi genetiche, tossicologia, biometria, strumenti di laboratorio e servizi specialistici. Per il 2026, Fortune Business Insights prevede che i servizi rappresentino il 68,66% del mercato, mentre le analisi del dna arrivino al 38,26% delle applicazioni. La digital forensics costituisce quindi una componente di un settore scientifico più ampio.

Cybercrime in Italia, 2.729 eventi nel 2025

La crescita delle attività investigative si inserisce in un quadro di minacce informatiche documentato dalle autorità nazionali ed europee.

La Relazione annuale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, presentata al Parlamento il 26 maggio 2026, registra 2.729 eventi cyber nel 2025, il 38% in più rispetto all’anno precedente. Gli incidenti con impatto confermato sono stati 615, in aumento del 7%.

Il rapporto Enisa Threat Landscape 2026, pubblicato il 22 settembre, conferma che il ransomware rimane una delle minacce con le conseguenze operative più gravi nell’Unione europea. La pubblica amministrazione è il settore più colpito, con il 32% degli incidenti censiti.

Per le imprese, gli attacchi possono generare controversie assicurative, richieste risarcitorie e indagini interne. Ricostruire l’origine di un accesso abusivo o dimostrare l’integrità dei dati recuperati diventa essenziale per attribuire responsabilità e quantificare i danni.

Deepfake, cosa prevede la legge italiana

La legge 132 del 23 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre dello stesso anno, ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, dedicato alla diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.

La disposizione punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, senza consenso, diffonde immagini, video o voci falsificati attraverso l’AI, idonei a ingannare sulla loro autenticità, provocando un danno ingiusto alla persona rappresentata.

La norma riguarda una condotta specifica: non rende automaticamente illecita qualsiasi produzione di contenuti sintetici.

La sua applicazione richiede accertamenti sulla natura del materiale, sulle modalità della diffusione e sugli altri elementi previsti dalla fattispecie penale.

Per stabilire se una registrazione sia stata manipolata, gli investigatori possono dover esaminare file originali, metadati, caratteristiche del segnale e dispositivi utilizzati per produrla.

Decreto 160/2026, nuove responsabilità per le imprese

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

L’articolo 15 introduce nel decreto legislativo 231/2001 il nuovo articolo 25-vicies. Per il reato di diffusione illecita di deepfake sono previste, quando ricorrono i presupposti della responsabilità dell’ente, sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote e possibili sanzioni interdittive.

La riforma interviene anche sui danni causati dall’utilizzo di sistemi di AI. L’articolo 17 consente al giudice, nei casi previsti, di ordinare l’esibizione di documenti pertinenti al funzionamento del sistema, compresi registri delle attività, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana.

L’articolo 18 introduce una presunzione del nesso causale, salvo prova contraria, quando il danno deriva dalla violazione degli obblighi previsti dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.

Le aziende devono quindi valutare la conservazione delle informazioni tecniche anche in funzione di eventuali controversie giudiziarie.

Le regole europee sulla trasparenza dei deepfake

Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 del Regolamento europeo 2024/1689, noto come AI Act.

Le disposizioni prevedono, con specifiche condizioni ed eccezioni, che i fornitori rendano riconoscibili mediante marcature leggibili dalle macchine i contenuti generati artificialmente. Chi utilizza professionalmente sistemi di AI per diffondere deepfake deve inoltre informare il pubblico della natura artificiale dei materiali.

Per determinati sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la Commissione europea indica un termine differito al 2 dicembre 2026 per gli obblighi di marcatura e rilevabilità.

La trasparenza rappresenta uno strumento di prevenzione, ma non sostituisce le verifiche forensi: l’assenza di un’etichetta digitale non dimostra che il contenuto sia autentico.

Prove digitali, cosa cambia nei tribunali

Nel processo civile e nelle controversie di lavoro, chat, fotografie e registrazioni possono avere un peso determinante.

L’articolo 2712 del codice civile stabilisce che le riproduzioni informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati quando la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 12794 del 13 maggio 2021, ha precisato che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. Una contestazione generica non è sufficiente.

Anche quando il contenuto viene disconosciuto, il giudice può accertarne la conformità attraverso altri elementi probatori.

La diffusione dei deepfake rende importante questa distinzione. Contestare una registrazione perché potrebbe essere stata creata con l’AI non equivale a dimostrarne la falsificazione. Occorrono elementi tecnici verificabili, valutati secondo le regole del procedimento.

Rilevare i deepfake è ancora difficile

Le tecnologie di riconoscimento dei deepfake analizzano anomalie visive, caratteristiche delle frequenze audio e tracce lasciate dai processi di generazione artificiale.

La loro affidabilità presenta tuttavia limiti documentati.

Uno studio pubblicato il 12 giugno 2026 sulla rivista scientifica Artificial Intelligence Review, dedicato al riconoscimento dei deepfake audio, video e immagini, registra riduzioni delle prestazioni del 10-15% quando i sistemi vengono applicati a dati differenti da quelli utilizzati nei test.

Un’altra ricerca, sviluppata da Microsoft, Northwestern University e Witness e pubblicata nel 2026 su IEEE Intelligent Systems, ha introdotto un benchmark con oltre 50mila contenuti per valutare i sistemi di rilevazione in condizioni più vicine a quelle reali.

Per gli esperti forensi, questi risultati rendono necessaria una combinazione di strumenti automatici, analisi umana e verifica della provenienza del materiale. Nessun singolo punteggio prodotto da un software equivale a una certificazione definitiva di autenticità.

Axerta apre una divisione per le investigazioni scientifiche

L’evoluzione del mercato ha spinto Axerta, società italiana fondata nel 1963 e specializzata nelle investigazioni aziendali, a costituire una nuova business unit dedicata alle Investigazioni Scientifiche.

Mirko Vicenzotto

La struttura, guidata da Mirko Vicenzotto, affianca alle indagini tradizionali competenze di informatica, ingegneria forense, genetica, chimica e geologia.

«L’intelligenza artificiale ha un doppio effetto: rende più facile creare un contenuto falso e rende plausibile il dubbio anche su un contenuto autentico», osserva Vicenzotto.

Secondo il responsabile, le analisi devono essere documentate e ripetibili, in modo da consentire verifiche anche durante il contraddittorio giudiziario.

La divisione opera a supporto di avvocati, imprese e magistratura attraverso consulenze tecniche di parte e d’ufficio.

L’iniziativa rappresenta un investimento nella diversificazione dei servizi investigativi, con l’obiettivo di affiancare le competenze scientifiche alle tradizionali attività di raccolta delle informazioni.

Cinque tecnologie che trasformano le indagini

Secondo Axerta, l’evoluzione del comparto si concentra su cinque direttrici tecnologiche.

  1. L’AI forensics, che analizza i contenuti e i sistemi di intelligenza artificiale per ricostruirne caratteristiche e modalità di utilizzo.

2. La deepfake detection, dedicata al riconoscimento delle manipolazioni di immagini, filmati e voci.

3. La digital forensics avanzata, che estende le acquisizioni a servizi cloud, dispositivi connessi, smartwatch, droni e automobili.

4. La forensic readiness, cioè la preparazione preventiva di procedure per raccogliere e conservare dati potenzialmente utili alle indagini.

5. La blockchain forense, utilizzata per registrare operazioni e rafforzare la tracciabilità delle evidenze digitali.

Queste tecnologie richiedono competenze specialistiche differenti. La loro efficacia dipende dalle condizioni di acquisizione delle prove e dalla possibilità di controllare i risultati ottenuti.

Catena di custodia e conservazione dei dati

La disponibilità di strumenti avanzati non elimina il rischio di compromettere una prova durante l’acquisizione.

Lo standard internazionale ISO/IEC 27037:2012 definisce linee guida per identificare, raccogliere, acquisire e preservare evidenze digitali.

Nelle indagini aziendali, la conservazione dei file originali, la registrazione degli accessi e il controllo dell’integrità attraverso impronte crittografiche consentono di documentare le operazioni eseguite.

L’adozione preventiva di queste procedure può ridurre i costi di ricostruzione dei fatti dopo una frode o un incidente informatico.

Anche le tecnologie blockchain possono contribuire alla tracciabilità, ma registrare un’informazione in modo immodificabile non dimostra che fosse vera al momento dell’acquisizione.

Lo stesso principio vale per gli standard di provenienza digitale come C2PA, che documentano la storia di un contenuto senza certificarne necessariamente la veridicità.

Automobili connesse e ricostruzioni tridimensionali

Le tecnologie forensi trovano applicazione anche negli incidenti stradali e negli infortuni sul lavoro.

Il Regolamento europeo 2019/2144 ha introdotto l’obbligo degli Event Data Recorder, dispositivi che registrano parametri tecnici relativi ai momenti immediatamente precedenti e successivi a una collisione, per le categorie di veicoli interessate.

Le informazioni possono comprendere velocità, frenata e attivazione dei sistemi di sicurezza, secondo le specifiche applicabili.

Laser scanner, fotogrammetria e droni permettono inoltre di costruire modelli tridimensionali delle scene di incidenti, incendi o eventi industriali. Le ricostruzioni possono essere riesaminate anche dopo la modifica dei luoghi.

Per assicurazioni, imprese e consulenti tecnici, queste applicazioni ampliano le possibilità di valutare le cause dei sinistri e le responsabilità.

Il valore economico della prova digitale

L’espansione delle tecnologie forensi crea opportunità per laboratori, società investigative, sviluppatori di software, consulenti specializzati e studi legali.

La domanda deriva dalla necessità di accertare fatti che coinvolgono quantità crescenti di informazioni digitali e dall’aumento degli obblighi di documentazione collegati ai sistemi di intelligenza artificiale.

Per le imprese, investire nella conservazione delle evidenze può contribuire a contenere le spese delle indagini successive, preservare informazioni utili alle difese giudiziarie e sostenere le richieste di risarcimento.

La crescita del mercato dipenderà anche dalla disponibilità di professionisti qualificati e dalla capacità dei fornitori di dimostrare l’affidabilità delle proprie metodologie.

Il risultato di una perizia non acquista valore giudiziario soltanto perché prodotto da un algoritmo avanzato. Servono procedure controllabili, dati acquisiti correttamente e conclusioni sottoposte a verifica. È su questi requisiti che si misurerà il valore dei servizi forensi per imprese e sistema giudiziario.

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