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Meloni registra la propria voce contro deepfake e cloni AI


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La premier Giorgia Meloni ha depositato all’Euipo un marchio sonoro di quattro secondi con la frase “Io sono Giorgia Meloni”. La domanda è ancora in esame e copre singoli prodotti e servizi: non attribuisce un monopolio generale sulla voce, ma aggiunge un altro strumento contro gli usi ingannevoli

Pubblicato il 5 ott 2026



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La premier Giorgia Meloni




Quattro secondi di registrazione e quattro parole: “Io sono Giorgia Meloni”. Il 5 ottobre 2026 la presidente del Consiglio ha depositato presso l’Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, una domanda di registrazione come marchio sonoro della propria voce. L’obiettivo dichiarato è rafforzare gli strumenti disponibili contro clonazioni vocali, deepfake e altri utilizzi dell’intelligenza artificiale capaci di attribuirle dichiarazioni mai pronunciate.

La domanda, confermata da fonti di Palazzo Chigi all’agenzia Dire, riguarda un audio di circa quattro secondi. La frase viene pronunciata due volte, con leggere differenze di intonazione. Alla sera del 5 ottobre la pratica risulta ancora “oggetto di esame”: Meloni ha quindi presentato una domanda di marchio, ma l’Euipo non ha ancora concluso la procedura di registrazione.

La distinzione conta anche per capire la portata dell’iniziativa. Il deposito non consegna alla premier un diritto esclusivo su qualunque riproduzione della sua voce. Il marchio sonoro tutela un determinato segno nell’ambito dei prodotti e dei servizi indicati nella domanda e secondo le regole della proprietà industriale. È uno strumento aggiuntivo, che si affianca alle norme sulla protezione dei dati personali, alle nuove disposizioni italiane sui deepfake e agli obblighi introdotti dall’AI Act europeo.

Che cosa ha depositato Giorgia Meloni all’Euipo

Formalmente quello presentato dalla presidente del Consiglio è un marchio sonoro. L’Euipo definisce questa categoria come un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Per rappresentarlo è possibile presentare un file audio oppure, quando appropriato, una notazione musicale. Nel deposito elettronico l’ufficio europeo accetta file Mp3 fino a 2 megabyte.

Nel caso di Meloni il segno è la registrazione della sua voce mentre dice “Io sono Giorgia Meloni”. Secondo Ansa e Adnkronos, la domanda è stata inoltrata all’Euipo attraverso Praxi Intellectual Property e riguarda tre aree di prodotti e servizi, tra cui contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche.

La frase scelta ha inoltre una riconoscibilità politica precedente alla domanda di marchio. Richiama il discorso pronunciato da Meloni nel 2019, diventato noto per la sequenza “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”, e ripreso negli anni anche fuori dalla comunicazione ufficiale della leader di Fratelli d’Italia.

Dal punto di vista dell’Euipo, tuttavia, notorietà politica e registrabilità giuridica sono questioni diverse. Un marchio deve essere in grado di distinguere prodotti o servizi da quelli di altri soggetti. L’ufficio verifica quindi, fra gli altri requisiti, il carattere distintivo del segno e la possibilità di identificare con chiarezza l’oggetto della protezione.

Un marchio sonoro non significa possedere la propria voce

L’aspetto più delicato riguarda ciò che la domanda può effettivamente proteggere. La registrazione di un marchio sonoro non trasforma la voce di una persona in una proprietà esclusiva utilizzabile contro qualsiasi imitazione.

Le linee guida dell’Euipo chiariscono che anche i marchi sonori vengono valutati in base alla loro capacità distintiva e alla percezione del pubblico. Una voce può entrare a far parte di un marchio, anche attraverso parole pronunciate, ma la tutela resta collegata al segno registrato e ai prodotti e servizi rivendicati.

Le stesse linee guida europee offrono un’indicazione importante per il tema delle clonazioni. Nel confronto tra marchi sonori, la semplice coincidenza della voce o dell’intonazione ha normalmente un peso limitato quando gli elementi verbali sono differenti. In altre parole, il sistema dei marchi non è stato costruito per riconoscere a una persona un monopolio generale sul proprio timbro vocale.

Un deepfake nel quale una voce sintetica attribuisse a Meloni una frase completamente diversa da “Io sono Giorgia Meloni” potrebbe quindi porre problemi giuridici che vanno ben oltre, e in alcuni casi al di fuori, del diritto dei marchi. Entrano allora in gioco privacy, identità personale, reputazione, eventuali condotte fraudolente e le norme penali introdotte in Italia dall’AI Act per i contenuti falsificati mediante AI.

Il deposito Euipo può però aggiungere una base giuridica nei casi in cui il segno venga utilizzato abusivamente in attività ricomprese nella protezione richiesta. Può inoltre rendere più strutturata la contestazione di determinati impieghi commerciali o comunicativi. L’efficacia concreta dipenderà dalla registrazione definitiva e, in caso di controversia, dalle caratteristiche dell’uso contestato.

Da Luca Ward a Giusy Ferreri, le voci entrano nei registri

Meloni non è la prima personalità italiana a utilizzare il marchio sonoro come strumento contro le repliche digitali della voce.

Il doppiatore Luca Ward ha depositato all’Euipo il 12 febbraio 2026 la domanda n. 019316357, basata sulla registrazione “Mi chiamo Luca Ward. Mi chiamo Luca Ward”. La richiesta riguarda servizi legati, tra l’altro, al doppiaggio, alla produzione audiovisiva e all’intrattenimento.

Il 23 aprile 2026 Giusy Ferreri ha presentato la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019353063. Nel file la cantante pronuncia “Sono Giusy Ferreri”. La richiesta comprende prodotti e servizi delle classi 9 e 41 della classificazione di Nizza, collegati alle registrazioni audio-video, alla musica e all’intrattenimento.

Questi casi mostrano l’adattamento di uno strumento giuridico precedente all’esplosione dell’AI generativa. I marchi sonori esistono da tempo: jingle, sequenze musicali, suoni e parole pronunciate possono già essere registrati se rispettano i requisiti previsti. Ciò che cambia è la ragione per cui personaggi la cui voce ha un forte valore identificativo stanno ricorrendo a questa tutela.

La clonazione vocale consente infatti di produrre registrazioni sintetiche sempre più credibili utilizzando campioni della voce reale. Per un cantante, un doppiatore o un leader politico il problema non riguarda soltanto lo sfruttamento economico della propria identità. Un falso audio può attribuire dichiarazioni politiche, istruzioni, promesse commerciali o richieste di denaro alla persona imitata.

L’AI Act impone di dichiarare i deepfake

Il deposito di Meloni arriva due mesi dopo l’applicazione di una parte importante dell’AI Act europeo. Dal 2 agosto 2026 sono operative le disposizioni dell’articolo 50 sulla trasparenza dei contenuti generati o manipolati attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Per i fornitori di sistemi generativi, la normativa europea prevede misure che rendano riconoscibili in formato leggibile dalle macchine gli output prodotti o manipolati dall’AI, nei limiti della fattibilità tecnica. Chi utilizza professionalmente questi sistemi per creare deepfake deve invece rendere riconoscibile al pubblico la natura artificiale o manipolata di immagini, audio e video.

La Commissione europea ha pubblicato il 10 giugno 2026 un codice di buone pratiche per agevolare l’applicazione di questi obblighi. Il codice è volontario, mentre gli obblighi previsti dall’articolo 50 sono vincolanti. Bruxelles ha inoltre predisposto icone utilizzabili per segnalare i contenuti generati o modificati con l’AI.

Le regole sulla trasparenza non eliminano però il deepfake illecito. Un soggetto che produce deliberatamente un falso per truffare, diffamare o manipolare il pubblico può ignorare l’obbligo di etichettatura. Per questo la risposta al fenomeno combina strumenti tecnici, regolamentazione delle piattaforme, protezione dei dati, diritto civile e norme penali.

In Italia c’è anche un nuovo reato per i deepfake

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge italiana n. 132 sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento ha introdotto nel codice penale l’articolo 612-quater, dedicato alla “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.

La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi causa un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati attraverso l’AI e capaci di ingannare sulla loro autenticità. Il reato è normalmente perseguibile a querela, mentre la legge prevede la procedibilità d’ufficio in alcune ipotesi, compreso il caso in cui la condotta sia commessa contro una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Esiste poi il livello della protezione dei dati personali. Con il provvedimento n. 789 del 18 dicembre 2025, il Garante per la privacy ha richiamato espressamente i servizi che permettono di generare deepfake partendo dalla voce o dall’immagine di terzi. L’Autorità ha sottolineato che voce e immagini costituiscono dati personali e che il loro trattamento, in assenza di un’adeguata base giuridica e di informazioni corrette agli interessati, può violare il Gdpr.

Perché il caso Meloni riguarda anche la disinformazione politica

Per un presidente del Consiglio una clonazione vocale presenta conseguenze diverse rispetto all’imitazione di un testimonial o di un artista. Un audio falso può circolare come presunta dichiarazione istituzionale, entrare nel dibattito politico o essere usato per costruire campagne fraudolente basate sull’autorevolezza della persona imitata.

Il problema riguarda soprattutto la velocità della distribuzione. Verificare che un contenuto sia falso richiede tempo; copiarlo e rilanciarlo su piattaforme e servizi di messaggistica richiede pochi secondi. Anche quando il falso viene successivamente smentito, le copie possono continuare a circolare senza il contesto originario.

Il marchio sonoro depositato il 5 ottobre interviene quindi su una parte precisa del problema: permette di trattare una determinata espressione vocale come segno distintivo e, se la domanda verrà accolta, di far valere i diritti collegati alla registrazione nei settori coperti.

Non sostituisce gli altri strumenti. L’AI Act impone trasparenza a fornitori e utilizzatori professionali di sistemi generativi; la legge italiana punisce determinate diffusioni dannose di voci falsificate; il Gdpr disciplina il trattamento dei dati personali; il diritto dei marchi può intervenire sugli utilizzi del segno registrato.

La scelta di Meloni mostra così come la difesa dell’identità nell’AI generativa stia diventando una costruzione a più livelli. La voce non è ancora, giuridicamente, un bene che può essere recintato nella sua interezza. Ma quando quattro secondi bastano per addestrare o alimentare sistemi capaci di imitare una persona, anche un vecchio strumento della proprietà industriale può acquistare una funzione nuova.

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