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Iperammortamento 2026: quali investimenti in AI sono davvero agevolabili



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La Legge di Bilancio 2026 amplia gli incentivi fiscali anche a software, piattaforme e sistemi di intelligenza artificiale avanzata. Tuttavia, non tutte le soluzioni AI possono beneficiare dell’agevolazione: servono requisiti tecnici, interconnessione e documentazione conforme. I beni devono essere prodotti negli Stati membri dell’Unione europea

Pubblicato il 28 mag 2026

Daniele Tumietto

dottore commercialista



Iperammortamento AI 2026
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Punti chiave

  • La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento e amplia l’Allegato V includendo software, algoritmi, modelli e soluzioni di intelligenza artificiale avanzata.
  • Agevola solo beni immateriali strumentali, interconnessi e documentati; attenzione a SaaS/cloud, alla capitalizzabilità delle licenze e alla prova dell’interconnessione; procedure e verifiche tramite GSE.
  • Prima dell’acquisto: verificare inclusione in Allegato V, natura contrattuale e contabilizzazione, predisporre perizia tecnica, progettare integrazione nei processi e governance dell’AI.
Riassunto generato con AI

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento, come maggiorazione fiscale del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi. La novità più rilevante per la trasformazione digitale è l’estensione dell’Allegato V a software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata. La misura, tuttavia, non agevola qualsiasi uso dell’AI, ma solo gli investimenti che assumono natura di beni strumentali immateriali, risultano interconnessi e sono correttamente documentati.

Il ritorno dell’iperammortamento e la nuova centralità dell’AI

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha reintrodotto l’iperammortamento come strumento di incentivo agli investimenti produttivi e tecnologici. Si tratta di un ritorno a una formula già conosciuta dalle imprese italiane nella stagione di Industria 4.0, ma con un impianto profondamente aggiornato, sia sul piano dei beni agevolabili, sia su quello delle procedure di accesso.

La misura non si presenta più come un meccanismo puramente automatico, basato soltanto sulla dichiarazione fiscale del contribuente. Al contrario, il nuovo iperammortamento si inserisce in una logica più amministrata, con comunicazioni al GSE, documentazione tecnica, certificazioni e verifiche preventive. È quindi un incentivo più potente, ma anche più complesso.

La vera novità, ai fini della trasformazione digitale, consiste nell’ampliamento dell’elenco dei beni immateriali agevolabili. Il legislatore non si limita più a richiamare i tradizionali software industriali, ma apre espressamente a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale avanzata. È un passaggio importante, perché riconosce che l’AI non è più soltanto una tecnologia sperimentale o di supporto, ma può diventare un vero e proprio bene strumentale dell’impresa, quando è integrata nei processi produttivi, organizzativi e decisionali.

Il documento pubblicato dal Sole 24 Ore evidenzia proprio questo profilo: l’Allegato V alla Legge 199/2025 amplia il perimetro dei beni immateriali incentivabili e include software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata. Si tratta di un’estensione significativa, ma non priva di incertezze applicative.

Il rischio, infatti, è considerare automaticamente agevolabile qualsiasi soluzione che dichiari di “usare l’AI”, mentre la disciplina richiede una valutazione molto più rigorosa.

Che cos’è l’iperammortamento e perché è diverso dal credito d’imposta

L’iperammortamento non è un contributo a fondo perduto né un credito d’imposta compensabile in F24. È una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, rilevante ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

In pratica, l’impresa sostiene un investimento effettivo, ma ai fini fiscali può dedurre un importo superiore al costo effettivamente sostenuto. Il beneficio si manifesta quindi nel tempo, lungo il periodo di ammortamento del bene, attraverso una riduzione del reddito imponibile.

Questa caratteristica rende la misura particolarmente interessante per le imprese con redditi imponibili elevati, poiché la deduzione maggiore comporta un risparmio fiscale effettivo. Al contrario, per le imprese in perdita fiscale o con margini molto ridotti, il beneficio può risultare meno immediato rispetto a un credito d’imposta, che in passato poteva essere utilizzato direttamente in compensazione.

La Legge 199/2025 prevede una maggiorazione del costo pari a:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni,
  • 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni.
  • In presenza di specifici obiettivi di efficientamento energetico, le maggiorazioni possono aumentare ulteriormente, fino al 220%, 140% e 90%.

Per comprendere la logica della misura, si può fare un esempio semplice. Se un’impresa acquista un bene agevolabile del costo di 100mila euro e rientra nella prima fascia, il costo fiscalmente ammortizzabile diventa pari a 280mila euro: 100mila euro di costo effettivo più 180mila euro di maggiorazione. Il beneficio non è quindi immediatamente monetario, ma si traduce in una maggiore deduzione fiscale distribuita negli esercizi di ammortamento.

Il periodo agevolato e i soggetti ammessi

La disciplina riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al beneficio i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, purché rispettino le condizioni previste dalla norma.

Sono quindi potenzialmente ammesse società di capitali, società di persone, imprese individuali, enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale esercitata e stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Restano invece esclusi gli esercenti arti e professioni, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o mediante regimi sostitutivi, nonché le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità o altre procedure concorsuali incompatibili con la disciplina.

La spettanza del beneficio è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità del versamento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Questo elemento, apparentemente ordinario, ha in realtà una rilevanza pratica notevole, poiché collega l’agevolazione fiscale a condizioni generali di compliance dell’impresa.

Quali beni sono agevolabili

La misura riguarda due grandi categorie di investimenti.

La prima comprende i beni strumentali, materiali e immateriali, nuovi indicati negli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026. Si tratta, in sostanza, dell’evoluzione degli elenchi già conosciuti nella disciplina dell’Industria 4.0, aggiornati e ampliati alla luce delle nuove tecnologie.

La seconda categoria riguarda i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per il fotovoltaico sono previste condizioni specifiche, legate alla tipologia e all’origine dei moduli.

Nel caso delle soluzioni digitali e dell’intelligenza artificiale, il riferimento principale è l’Allegato V, che individua i beni immateriali agevolabili. È qui che si colloca la novità più importante: l’inclusione di software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali di intelligenza artificiale avanzata.

Le soluzioni AI incluse nell’Allegato V

L’Allegato V individua, in particolare, alcune classi di tecnologie AI che possono rientrare nel perimetro dell’agevolazione. Tra queste vi sono le soluzioni di intelligenza artificiale generativa, i sistemi di agentic AI, le piattaforme di MLOps, le applicazioni di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva e gli strumenti di process mining.

La presenza dell’AI generativa è significativa, perché consente di guardare oltre la tradizionale automazione industriale. Possono assumere rilievo, ad esempio, sistemi in grado di generare documentazione tecnica, supportare le attività di progettazione, assistere i processi produttivi, elaborare istruzioni operative o integrare la conoscenza aziendale nei flussi di lavoro.

L’agentic AI introduce un livello ulteriore di complessità, perché riguarda sistemi capaci di svolgere compiti articolati con un certo grado di autonomia, di orchestrare workflow, di interagire con altri sistemi e di assumere decisioni operative entro regole predefinite. In questo caso, la qualificazione fiscale richiederà particolare attenzione, poiché sarà necessario dimostrare non solo la presenza di componenti AI, ma anche la loro effettiva funzione strumentale nei processi aziendali.

Le piattaforme MLOps, invece, riguardano la gestione del ciclo di vita dei modelli di machine learning: sviluppo, addestramento, validazione, deployment, monitoraggio, aggiornamento e controllo delle prestazioni. Sono strumenti essenziali per trasformare l’AI dalla sperimentazione isolata in un’infrastruttura produttiva governata.

Particolarmente naturale appare, poi, l’inclusione dell’AI per la manutenzione predittiva, già coerente con la tradizione dell’Industria 4.0. In questo caso, gli algoritmi analizzano dati provenienti da macchine, impianti e sensori per prevedere guasti, anomalie, l’usura dei componenti e la necessità di intervento.

Infine, il process mining consente di analizzare i flussi operativi dell’impresa a partire dai dati presenti nei sistemi gestionali, individuando inefficienze, colli di bottiglia, deviazioni dai processi standard e opportunità di automazione. Anche questa categoria ha un’evidente connessione con la trasformazione digitale, perché consente di governare i processi sulla base dei dati effettivi e non soltanto delle procedure formali.

Non ogni AI è agevolabile

Il punto più delicato della disciplina è che l’inclusione dell’intelligenza artificiale nell’Allegato V non implica che qualsiasi software di AI sia automaticamente agevolabile.

La soluzione deve essere un bene immateriale strumentale nuovo, riconducibile a una delle categorie previste, funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e interconnessa al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Questo significa che un generico strumento AI utilizzato per attività individuali, comunicazione, marketing, scrittura di testi, produttività personale o supporto amministrativo non dovrebbe essere considerato agevolabile solo perché incorpora un modello di intelligenza artificiale.

Diverso è il caso di una soluzione AI integrata nei processi industriali, nel sistema di manutenzione, nel controllo qualità, nella logistica, nella pianificazione della produzione, nel monitoraggio energetico, nella gestione della supply chain o nell’analisi dei processi operativi. In questi casi l’AI può diventare parte dell’architettura produttiva dell’impresa e assumere la natura di bene strumentale digitale.

La distinzione è fondamentale. L’agevolazione non premia l’etichetta commerciale del prodotto, bensì la sua effettiva funzione aziendale.

Il requisito dell’interconnessione

Come nella precedente disciplina dell’Industria 4.0, anche nel nuovo iperammortamento il requisito dell’interconnessione resta centrale. Il bene non deve essere semplicemente acquistato e installato, ma deve dialogare con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

Nel caso di una soluzione basata sull’AI, l’interconnessione può assumere forme diverse. Può consistere nell’acquisizione di dati da macchine, sensori, impianti, sistemi ERP, MES, CRM, PLM o da piattaforme logistiche. Può consistere nella restituzione di output operativi ai sistemi aziendali, nella generazione di alert, nella proposta di decisioni, nell’ottimizzazione dei piani di produzione o nella gestione automatizzata di determinate attività.

L’elemento decisivo è che il sistema AI sia inserito in un flusso informativo aziendale reale e verificabile. Non basta che il software sia accessibile da un computer aziendale o che venga utilizzato da un reparto. Occorre dimostrare che il bene partecipa a un processo digitale interconnesso e incide sui processi operativi dell’impresa.

Per questo motivo la documentazione tecnica assume un ruolo essenziale. Sarà necessario descrivere non solo le funzionalità del software, ma anche l’architettura di integrazione, i dati in ingresso, gli output generati, i sistemi collegati, le modalità di utilizzo e le evidenze dell’effettiva interconnessione.

Un ulteriore profilo operativo riguarda il coordinamento tra l’entrata in funzione, l’interconnessione e la comunicazione di completamento. Per i beni 4.0, infatti, non è sufficiente l’acquisto del bene: occorre che il bene sia entrato in funzione e che l’interconnessione sia effettivamente realizzata e documentabile.

Nel caso delle soluzioni AI, ciò richiede evidenze tecniche particolarmente puntuali, perché l’interconnessione non può ridursi al semplice accesso alla piattaforma, ma deve riguardare l’integrazione del sistema nei flussi informativi e operativi dell’impresa.

Il problema delle soluzioni cloud e SaaS

Uno dei profili più critici riguarda le soluzioni AI erogate in modalità cloud o SaaS. Il mercato dell’intelligenza artificiale, infatti, si sta orientando prevalentemente verso modelli in abbonamento, accesso remoto, piattaforme cloud e servizi continui. Questo modello commerciale non coincide sempre con la logica fiscale dell’iperammortamento.

L’iperammortamento presuppone un costo ammortizzabile, ossia un investimento iscrivibile tra le immobilizzazioni materiali e immateriali. Un canone SaaS, invece, è normalmente qualificato come costo per servizi e non come bene ammortizzabile. Da qui nasce una possibile frattura tra il modo in cui il mercato vende l’AI e quello in cui la norma fiscale incentiva gli investimenti.

La criticità non riguarda il cloud in quanto tale, poiché l’Allegato V richiama anche soluzioni basate su cloud computing o su capacità computazionali in cloud. Il problema riguarda soprattutto la qualificazione fiscale del rapporto contrattuale: il semplice canone SaaS, contabilizzato come servizio, difficilmente può essere ricondotto a un bene immateriale ammortizzabile, mentre restano da valutare, caso per caso, licenze pluriennali, software capitalizzabili, sviluppi dedicati e componenti immateriali iscrivibili tra le immobilizzazioni.

Dalle novità emerse dopo il 1° aprile 2026, risulta particolarmente rilevante l’eliminazione, nel testo del decreto attuativo firmato a maggio, della previsione che, nelle bozze precedenti, avrebbe agevolato i canoni di accesso ai beni immateriali dell’Allegato V. Se questa impostazione sarà confermata senza ulteriori correttivi o chiarimenti, molte soluzioni AI in abbonamento potrebbero restare fuori dall’iperammortamento.

Questo non significa che ogni soluzione cloud sia necessariamente esclusa, ma impone una verifica molto rigorosa della natura giuridica, contabile e fiscale del contratto. Una licenza pluriennale capitalizzabile, un software acquisito come immobilizzazione immateriale o uno sviluppo software capitalizzato possono essere trattati diversamente rispetto a un semplice canone mensile o annuale per l’accesso a una piattaforma.

Per le imprese, questo aspetto è decisivo. La scelta tra l’acquisto di una licenza, lo sviluppo interno, una piattaforma on-premise, il cloud privato o il SaaS pubblico non è più soltanto una scelta tecnologica, ma anche una scelta fiscale e documentale.

La procedura GSE

Il nuovo iperammortamento non si esaurisce nella gestione contabile dell’ammortamento. La disciplina prevede una procedura telematica gestita tramite la piattaforma GSE, che segna una netta differenza rispetto alle stagioni precedenti dell’iperammortamento.

La procedura si fonda su:

  • una comunicazione preventiva,
  • una comunicazione di conferma dell’investimento
  • una comunicazione di completamento; tuttavia, secondo il testo del decreto attuativo firmato nel maggio 2026, “da coordinare con la pubblicazione definitiva e con le istruzioni operative del GSE”.

Con la comunicazione preventiva l’impresa deve indicare gli investimenti programmati, la loro natura, l’ammontare previsto e gli elementi essenziali per la prenotazione del beneficio. In caso di esito positivo, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di conferma entro 60 giorni, attestando di aver versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene. Infine, a investimento completato, deve inviare la comunicazione finale, corredata dalla documentazione richiesta.

Questa impostazione trasforma l’agevolazione in un percorso amministrativo strutturato. Non è più sufficiente acquistare il bene, predisporre la perizia e applicare la maggiorazione in dichiarazione. Occorre presidiare i tempi, le comunicazioni, gli acconti, la documentazione tecnica e la coerenza tra l’investimento programmato e quello effettivamente realizzato.

Per le imprese che intendono investire in AI, ciò significa che la valutazione di ammissibilità deve essere effettuata prima dell’ordine, non dopo. Un errore nella qualificazione del bene, nella struttura del contratto o nella comunicazione preventiva può compromettere l’accesso al beneficio.

Perizie, certificazioni e fascicolo tecnico

La documentazione richiesta è tra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina. Per i beni agevolabili occorre dimostrare le caratteristiche tecniche, l’inclusione negli Allegati IV o V, l’interconnessione e l’effettivo sostenimento delle spese.

La perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica, dovrà attestare che il bene possiede le caratteristiche richieste e che è interconnesso al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario inferiore a 300mila euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa. Resta comunque opportuno, soprattutto per le soluzioni AI più complesse, predisporre una documentazione tecnica adeguata anche al di sotto di tale soglia.

Nel caso dei software AI, il fascicolo tecnico dovrebbe descrivere con chiarezza la natura della soluzione, le funzionalità effettive, la categoria dell’Allegato V cui si ritiene di rientrare, l’architettura applicativa, i sistemi integrati, i flussi informativi, le modalità di utilizzo e le evidenze di interconnessione.

A questa documentazione tecnica si affiancano quelle contabile e contrattuale. L’impresa dovrà conservare gli ordini, i contratti, le fatture, le quietanze, la documentazione di pagamento, le scritture contabili, i registri dei cespiti, la certificazione delle spese e le comunicazioni trasmesse al GSE.

Nel caso delle soluzioni AI, è particolarmente importante che il contratto, la contabilità e la perizia siano tra loro coerenti. Se il contratto riguarda un servizio cloud, la contabilità lo registra come costo per servizi e la perizia lo descrive come bene immateriale ammortizzabile, il rischio di contestazione aumenta sensibilmente.

Il tema dell’origine europea: un requisito da verificare nel testo operativo definitivo

Poiché il vincolo geografico è stato oggetto di successive discussioni e di possibili modifiche in sede attuativa, è opportuno evitare letture definitive fino alla verifica del decreto pubblicato, dei relativi allegati operativi e delle istruzioni del GSE. La disciplina iniziale prevede che i beni siano prodotti negli Stati membri dell’Unione europea o negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.

Per i beni materiali, questo requisito rinvia alla prova dell’origine del bene, con riferimento ai criteri doganali relativi all’ultima trasformazione sostanziale. Per i beni immateriali, invece, la questione è più complessa, perché occorre individuare dove sia stato effettivamente sviluppato il software e quale quota del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente nell’UE o nella SEE.

Le bozze e gli approfondimenti disponibili hanno richiamato, per i software, la necessità di dichiarazioni del produttore o licenziante relative alle sedi di sviluppo sostanziale, comprendenti ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging.

Tuttavia, tra le novità emerse dopo il 1° aprile 2026 vi è anche la possibile revisione o attenuazione del vincolo “made in Europe” per i beni strumentali, pur mantenendo requisiti specifici, in particolare per i moduli fotovoltaici. È quindi un punto da trattare con particolare cautela, poiché richiede di verificare il testo definitivo del decreto attuativo e gli eventuali provvedimenti operativi successivi.

Per le soluzioni AI, il tema resta comunque rilevante anche al di là dell’obbligo formale. La localizzazione dello sviluppo, la titolarità del software, la catena dei fornitori, l’utilizzo di modelli proprietari o open source, la presenza di componenti sviluppate fuori dall’Europa e la dipendenza da piattaforme extra-UE possono incidere sulla qualificazione complessiva dell’investimento e sulla capacità dell’impresa di documentarlo.

Le criticità specifiche per le imprese che investono in AI

L’iperammortamento può rappresentare un’occasione importante per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane, ma proprio le caratteristiche dell’AI rendono l’applicazione della misura più complessa rispetto a quella dei beni industriali tradizionali.

La prima criticità riguarda la natura del bene. Molte soluzioni AI non vengono acquistate come software installato o come licenza capitalizzabile, bensì come servizio in abbonamento. In questi casi occorre verificare se si tratti effettivamente di un investimento ammortizzabile o soltanto di un costo di esercizio.

La seconda criticità riguarda la qualificazione tecnica. Non basta la descrizione commerciale del fornitore. Occorre comprendere se la soluzione rientra davvero in una delle categorie previste dall’Allegato V e se svolge una funzione strumentale rispetto alla trasformazione digitale dell’impresa.

La terza criticità riguarda l’interconnessione. Molti strumenti AI sono utilizzati in modo isolato, senza integrazione con i sistemi gestionali o produttivi. In questo caso il requisito può essere difficile da dimostrare.

La quarta criticità riguarda la documentazione. Le imprese dovranno costruire un fascicolo tecnico-fiscale solido, capace di dimostrare la coerenza tra investimento, contratto, contabilizzazione, perizia, interconnessione e comunicazioni con il GSE.

La quinta criticità riguarda la governance. Le soluzioni AI più avanzate, soprattutto quelle generative o agenti, pongono anche questioni di sicurezza, tracciabilità, controllo umano, qualità dei dati, responsabilità e conformità normativa. Pur non essendo tutti requisiti fiscali in senso stretto, questi elementi contribuiscono a qualificare l’investimento come parte di un ecosistema digitale governato e non come semplice adozione sperimentale di una tecnologia.

Cosa dovrebbe fare l’impresa prima di acquistare una soluzione AI

Per evitare errori, l’impresa dovrebbe effettuare la valutazione dell’investimento prima di firmare il contratto. Il primo passaggio consiste nel verificare se la soluzione AI rientra effettivamente nell’Allegato V e quale sia la categoria più corretta: AI generativa, agentic AI, MLOps, manutenzione predittiva, process mining o altra voce agevolabile.

Il secondo passaggio riguarda la natura del contratto. Occorre distinguere tra: acquisto di licenza, sviluppo software, servizio cloud, canone SaaS, manutenzione, consulenza, personalizzazione e formazione. Questa distinzione deve essere chiara fin dall’inizio, perché incide sulla capitalizzabilità del costo e, di conseguenza, sulla possibilità di applicare l’iperammortamento.

Il terzo passaggio riguarda l’interconnessione. Prima dell’acquisto, l’impresa dovrebbe progettare come la soluzione AI sarà integrata nei sistemi aziendali, quali dati utilizzerà, quali output produrrà, quali processi impatterà e quali evidenze potranno essere conservate.

Il quarto passaggio riguarda la perizia. Il professionista incaricato deve poter valutare il bene non soltanto sulla base di brochure commerciali, ma anche sulla base di documentazione tecnica, architetture applicative, manuali, specifiche di integrazione, contratti, ambienti di utilizzo e test effettivi.

Infine, l’impresa deve presidiare la procedura del GSE, evitando di effettuare investimenti senza avere chiaro il calendario delle comunicazioni, la documentazione necessaria e le conseguenze di eventuali scostamenti rispetto all’investimento programmato.

Una misura fiscale che richiede progettazione tecnologica

La lezione principale del nuovo iperammortamento è che l’incentivo non può essere gestito solo a valle, in sede fiscale. Nel caso dell’intelligenza artificiale, la decisione di investimento deve nascere da un confronto tra l’area tecnica, l’amministrazione, i consulenti fiscali, i fornitori di software, i periti e i responsabili dei processi aziendali.

Il rischio, altrimenti, è acquistare soluzioni tecnologicamente utili ma fiscalmente non agevolabili, oppure costruire documentazione insufficiente a sostenere il beneficio in caso di controllo.

L’AI agevolabile non è l’AI come moda, ma l’AI come infrastruttura produttiva. È la soluzione che entra nei processi, si integra con i sistemi, produce dati e decisioni operative, migliora la manutenzione, ottimizza la produzione, rende più efficiente la supply chain o consente di governare meglio i processi aziendali.

Conclusioni

Il nuovo iperammortamento 2026-2028 può diventare uno strumento rilevante per sostenere gli investimenti delle imprese italiane nell’intelligenza artificiale. L’inclusione delle soluzioni AI nell’Allegato V rappresenta un segnale importante: il legislatore riconosce che la trasformazione digitale non passa più soltanto da macchine interconnesse, robot e software industriali tradizionali, ma anche da algoritmi, modelli, piattaforme e sistemi intelligenti.

Tuttavia, la portata innovativa della misura non va confusa con un’apertura indiscriminata. L’agevolazione non riguarda qualsiasi utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma solo gli investimenti che assumono la natura di beni strumentali immateriali, sono correttamente documentati, risultano interconnessi e sono funzionali alla trasformazione digitale dell’impresa.

Per questo motivo, il nuovo iperammortamento impone un cambio di metodo. Le imprese non dovranno limitarsi a chiedere al fornitore se un software “rientra nell’agevolazione”, ma dovranno progettare l’investimento in modo coerente fin dall’origine, valutando contratto, contabilizzazione, interconnessione, perizia, procedura del GSE e governance dell’AI.

La misura, quindi, può essere letta come un incentivo fiscale, ma anche come una spinta verso una maggiore maturità digitale. Premia le imprese che sanno trasformare l’AI da applicazione isolata a componente strutturale del proprio ecosistema tecnologico. È proprio questa che sarà la sfida più importante: non acquistare semplicemente intelligenza artificiale, ma integrarla in modo governato, documentabile e realmente produttivo.

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