incentivi

Iperammortamento 2026 e AI: guida agli investimenti 4.0 agevolabili



Indirizzo copiato

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento e apre alle tecnologie di intelligenza artificiale avanzata. Ecco come funzionano le nuove agevolazioni, quali beni AI rientrano nel beneficio e quali sono le regole operative previste dal decreto attuativo

Pubblicato il 22 mag 2026

Maurizio Carmignani

management consultant, trainer, startup advisor



iperammortamento 2026 intelligenza artificiale
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Punti chiave

  • La Legge di Bilancio reintroduce l’iperammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta; il D.M. è firmato ma in attesa di pubblicazione; revocato il vincolo Made in EU/SEE (salvo moduli/celle).
  • Ampio perimetro agevolabile per il digitale: l’Allegato V include software e modelli AI; il Gruppo IV copre server, GPU, reti 5G, Wi‑Fi 7 e cybersecurity OT/IT.
  • Vincoli operativi stringenti: escluso il SaaS; accesso tramite piattaforma GSE con comunicazioni obbligatorie; perizia asseverata, requisito di interconnessione e utilità solo con reddito imponibile.
Riassunto generato con AI

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 427-436) reintroduce l’iperammortamento come strumento centrale di sostegno agli investimenti produttivi in tecnologie 4.0. La misura sostituisce integralmente il sistema dei crediti d’imposta che aveva caratterizzato i piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, segnando un cambio di paradigma nella politica industriale italiana.

Il decreto attuativo (D.M. 4 maggio 2026, firmato dal ministro Urso di concerto con il ministro Giorgetti) definisce le regole operative per l’accesso al beneficio. Il decreto è stato firmato, ma alla data di pubblicazione di questa guida è in attesa del visto della Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un intervento correttivo rilevante è il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (art. 7), che ha eliminato il vincolo originario di provenienza europea dei beni (“Made in EU/SEE”), causa principale del ritardo nell’emanazione del decreto attuativo. Restano vincoli di origine solo per i moduli e le celle fotovoltaiche.

Natura del beneficio: cosa cambia rispetto al passato

Il passaggio dal credito d’imposta alla maxi-deduzione non è un mero tecnicismo contabile, ma ha conseguenze operative profonde.

CaratteristicaCredito d’imposta (fino al 2025)Iperammortamento 2026
MeccanismoCompensazione in F24Maggiorazione del costo ammortizzabile
Effetto temporaleImmediato (anno di fruizione)Diluito lungo il piano di ammortamento
Impatto sul bilancioDiretto (credito in attivo)Solo extra-contabile (nessun impatto civilistico)
Rilevanza IRAPNoNo
Fruibilità senza redditoSì (compensabile anche senza utili)No (richiede capienza fiscale; le quote si riportano agli esercizi successivi)
AccessoSostanzialmente automaticoProcedura controllata tramite GSE (5 comunicazioni)

Implicazione operativa

Le imprese strutturalmente in perdita devono valutare attentamente la convenienza dell’iperammortamento rispetto ad altre forme di agevolazione a contributo diretto, perché il beneficio si concretizza solo in presenza di reddito imponibile.

L’intelligenza artificiale nel perimetro agevolabile

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna gli elenchi dei beni agevolabili attraverso i nuovi Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali), che sostituiscono i precedenti Allegati A e B della L. 232/2016.

Beni immateriali: l’Allegato V e le cinque classi AI

L’Allegato V è il cuore della novità per il settore AI. La lettera dd) individua cinque classi di beni immateriali legati all’intelligenza artificiale avanzata: software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali. L’elencazione è intenzionalmente ampia e riflette la straordinaria espansione del settore.

Rientrano nell’agevolazione, tra gli altri:

  • Software AI/ML per il processo produttivo: sistemi che consentono alle macchine di mostrare attività intelligente a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario o dell’impianto (lett. o)
  • Cybersystem: software per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (lett. p)
  • AI generativa, Agentic AI e MLOps: espressamente menzionate tra le soluzioni agevolabili, a conferma che il legislatore ha voluto coprire anche le tecnologie più recenti
  • Computer vision e diagnostica: sistemi basati sull’acquisizione di immagini e algoritmi AI per l’identificazione automatica di non conformità (lett. l dell’Allegato IV)
  • Manutenzione predittiva e sicurezza operativa: software che sfruttano modelli predittivi per ottimizzare la gestione degli asset industriali

Le definizioni normative si raccordano con quelle dellAI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689, art. 3, nn. 1 e 63), richiamate dalla legge nazionale sull’AI (L. 132/2025). Questo raccordo è rilevante perché implica che la classificazione dei beni agevolabili si intreccia con il framework di rischio europeo.

Beni materiali: il Gruppo IV dell’Allegato IV

La novità più significativa sul versante hardware è l’introduzione del Gruppo IV nell’Allegato IV, assente nella precedente formulazione come categoria autonoma. Si articola in tre sotto-categorie:

  • IV.1 – Infrastrutture di calcolo per AI e simulazione: server, GPU e sistemi HPC (High Performance Computing) per l’addestramento di modelli AI
  • IV.2 – Infrastrutture di connettività industriale: reti 5G private, Wi-Fi 7 e sistemi di convergenza IT-OT
  • IV.3 – Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT: hardware per cybersecurity conforme allo standard IEC 62443

Il Gruppo IV colma un vuoto importante: molte imprese avevano già digitalizzato il parco macchine con Transizione 4.0 ma mancava l’infrastruttura di collegamento adeguata. Con l’iperammortamento 2026, è possibile agganciare il nuovo investimento infrastrutturale a beni e software preesistenti, purché classificabili nelle categorie richiamate.

Il nodo SaaS e cloud: l’esclusione che pesa

Il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 esclude i software fruiti in modalità SaaS (Software-as-a-Service) dal perimetro agevolabile. I canoni di abbonamento per software in cloud non beneficiano della maggiorazione e restano deducibili solo come costi ordinari.

Nelle bozze precedenti del decreto era prevista un’estensione esplicita ai canoni per l’accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, ma questo comma non compare nel testo firmato. L’esclusione crea un disallineamento strutturale tra la direzione dell’innovazione tecnologica e il perimetro dell’incentivo fiscale.

In concreto, sono agevolabili:

  • Software con licenza perpetua o tradizionale
  • Sistemi installati on-premise inclusi nell’Allegato V
  • Infrastrutture di calcolo fisiche (server, GPU)

Non sono agevolabili:

  • Piattaforme AI erogate in cloud (MLOps as-a-service, API di inferenza)
  • Software ERP/MES in modalità SaaS con canone di abbonamento
  • Servizi di digital twin in cloud
  • Modelli AI accessibili tramite API a consumo

Questo è un punto critico per il tessuto industriale italiano: la maggior parte delle PMI accede all’AI attraverso soluzioni cloud, non disponendo delle risorse per infrastrutture proprietarie. L’incentivo rischia di premiare le imprese che già dispongono di capacità computazionale interna, ampliando il divario tecnologico anziché ridurlo.

Aliquote e scaglioni: come si calcola il beneficio

La maggiorazione si applica con aliquote decrescenti per scaglioni. Attenzione: i limiti si riferiscono a ciascuna annualità (2026, 2027 e 2028 separatamente), non all’arco temporale complessivo. Questo ha conseguenze significative per la pianificazione degli investimenti frazionati.

Scaglione di investimento (per annualità)Maggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Da 2,5 a 10 milioni di euro100%
Da 10 a 20 milioni di euro50%

Esempio di calcolo

Un’impresa investe nel 2026 in un sistema AI on-premise del valore di 100.000 euro, con coefficiente di ammortamento al 20%. La maggiorazione al 180% porta la base fiscale a 280.000 euro. La deduzione annua passa da 20.000 euro (20% di 100.000) a 56.000 euro (20% di 280.000). Il risparmio IRES annuo, con aliquota al 24%, è di 8.640 euro per ciascuno dei cinque anni di ammortamento, per un beneficio complessivo di 43.200 euro.

Per un investimento più consistente da 6 milioni di euro: la maggiorazione è di 4,5 milioni (180% sui primi 2,5 milioni) più 3,5 milioni (100% sui restanti 3,5 milioni), per una maggiorazione complessiva di 8 milioni di euro, dedotta nel corso degli anni di ammortamento.

Chi può accedere

L’iperammortamento è riservato ai titolari di reddito d’impresa:

  • Imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali
  • Società di persone e di capitali
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
  • Enti non commerciali, limitatamente all’attività d’impresa

Nessun vincolo di dimensione, settore economico o regime contabile. Sono escluse le imprese in liquidazione, fallimento o procedura concorsuale senza continuità.

Requisiti dell’investimento

I beni devono essere:

  • Nuovi (non usati o ricondizionati)
  • Strumentali all’esercizio d’impresa
  • Destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
  • Compresi negli Allegati IV o V della L. 199/2025
  • Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Il requisito dell’interconnessione è particolarmente rilevante per i beni AI: il software deve dialogare in modo automatico e bidirezionale con il sistema gestionale o la rete di fornitura. L’interconnessione deve essere attiva e documentabile al momento della messa in funzione, non una capacità teorica del bene.

Procedura di accesso: le 5 comunicazioni al GSE

L’accesso al beneficio non è più automatico. L’intera procedura è gestita tramite la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile con SPID o CIE. Il mancato invio delle comunicazioni nei termini prescritti comporta la perdita definitiva del beneficio.

Le tre comunicazioni di accesso

Comunicazione preventiva

Da trasmettere per ogni struttura produttiva prima di effettuare l’investimento. Contiene: dati dell’impresa, tipologia degli investimenti (Allegati IV/V o FER), importo previsto e calcolo della maggiorazione. Il GSE verifica e conferma la disponibilità delle risorse.

Comunicazione di conferma

Da trasmettere entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva del GSE. Deve attestare il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Comunicazione di completamento

Da trasmettere alla fine dell’investimento, entro il 15 novembre 2028. Il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa questa comunicazione, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso esercizio.

Le due comunicazioni periodiche di monitoraggio

Comunicazione consuntiva/previsionale (entro il 20 gennaio di ogni anno)

L’impresa comunica gli investimenti effettuati nell’anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso.

Comunicazione integrativa (entro il 30 giugno di ogni anno)

Contiene il piano di ammortamento relativo all’investimento, con le quote dell’incentivo imputate in ciascun esercizio.

Durata degli obblighi

Le comunicazioni periodiche sono dovute dalla prima comunicazione preventiva fino al termine di fruizione dell’agevolazione. Un’impresa che acquista un bene nel 2026 con coefficiente di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine per gli investimenti.

Perizia e certificazione contabile

La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per tutti gli investimenti agevolati, senza eccezioni. Scompare la possibilità di autocertificazione che in passato era ammessa sotto determinate soglie. La perizia deve attestare le caratteristiche tecniche del bene, l’interconnessione e la rispondenza ai requisiti degli Allegati IV e V.

Alla perizia si affianca la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, che attesta l’effettivo sostenimento delle spese.

Timeline operativa

QuandoCosa
1° gennaio 2026Decorrenza dell’agevolazione (investimenti ammissibili da questa data)
27 marzo 2026DL 38/2026: eliminato il vincolo Made in EU/SEE
4 maggio 2026Firma del decreto attuativo MIMIT-MEF
Giugno 2026 (atteso)Apertura della piattaforma GSE per le prenotazioni
31 dicembre 2026Termine per la messa in funzione dei beni ai fini della deduzione nel modello REDDITI 2027
30 settembre 2028Termine ultimo per il completamento degli investimenti
15 novembre 2028Termine ultimo per la comunicazione di completamento al GSE

Rischi operativi e cause di decadenza

Le agevolazioni soffrono del vincolo di stretta interpretazione, eventuali errori di classificazione o qualificazione potrebbero riflettersi in termini di decadenza. Ecco i principali rischi concreti.

Errori che fanno perdere il beneficio

  • Comunicazione preventiva tardiva o assente: ordinare il bene prima di aver trasmesso la comunicazione preventiva al GSE rende l’investimento non ammissibile
  • Interconnessione mancante: installare il bene senza attivare l’interconnessione ai sistemi aziendali fa perdere la qualifica 4.0
  • Classificazione errata: un software AI general-purpose non collegato ai processi produttivi potrebbe non essere considerato agevolabile
  • Mancata comunicazione periodica: la tardiva o mancata trasmissione delle comunicazioni annuali al GSE comporta la decadenza
  • Cessione o delocalizzazione del bene: la cessione a titolo oneroso o la destinazione a strutture produttive all’estero fa decadere il beneficio, salvo sostituzione nello stesso esercizio con bene analogo o superiore
  • Cumulo vietato: non è possibile cumulare l’iperammortamento con i vecchi crediti d’imposta 4.0 o 5.0 sullo stesso bene

Controlli e sanzioni

Il sistema di controllo è particolarmente rigoroso. Il GSE può effettuare verifiche documentali e ispezioni in loco nei termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973. In caso di utilizzo indebito, il GSE segnala all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme, comprensive di interessi e sanzioni. La perdita del beneficio può riguardare anche le quote già fruite in precedenza.

Cumulabilità con altre agevolazioni

CumulabileNon cumulabile
Credito d’imposta ZES Unica (imprese del Mezzogiorno)Credito d’imposta Transizione 4.0 (sullo stesso bene)
Nuova Sabatini (finanziamento beni strumentali)Credito d’imposta Transizione 5.0 (sullo stesso bene)
Agevolazioni UE (nel limite del costo sostenuto al netto di altre sovvenzioni)Credito d’imposta beni strumentali 4.0/5.0 prenotati entro il 31/12/2025 (sullo stesso bene)

Checklist operativa per le imprese

Prima di procedere con un investimento in AI agevolabile, verificare:

  • Classificazione del bene: il software o il sistema AI rientra effettivamente nelle lettere dell’Allegato V? È funzionale alla trasformazione digitale del processo produttivo?
  • Modalità di erogazione: il software è acquisito con licenza o installato on-premise? Se è SaaS/cloud, non è agevolabile.
  • Interconnessione: il fornitore può rilasciare una dichiarazione tecnica di capacità di interconnessione bidirezionale con i sistemi aziendali?
  • Capienza fiscale: l’impresa ha reddito imponibile sufficiente a sfruttare la deduzione? Altrimenti considerare alternative a contributo diretto.
  • Comunicazione preventiva: trasmessa al GSE prima dell’ordine?
  • Perizia asseverata: individuato il perito o l’ingegnere industriale? La perizia è obbligatoria per tutti gli importi.
  • Piano di gestione documentale: predisposta la conservazione di fatture, documenti di trasporto, certificazioni, perizie e comunicazioni per l’intera durata del periodo di ammortamento?
  • Cumulo: verificato che l’investimento non benefici già di crediti d’imposta 4.0 o 5.0?

Nota

Il decreto attuativo è stato firmato ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: i dettagli riportati derivano dal testo firmato e dalle anticipazioni e sono soggetti a conferma. Per l’applicazione concreta dell’agevolazione si raccomanda il supporto di un professionista fiscale qualificato.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x