L’intelligenza artificiale è oggi utilizzata nelle interfacce e nei servizi online con cui le persone interagiscono quotidianamente. Chatbot, assistenti virtuali, contenuti generati automaticamente, immagini sintetiche e sistemi di riconoscimento delle emozioni sono ormai parte dell’esperienza digitale di molte aziende.
È evidente quindi come la trasparenza diventi una questione sempre più rilevante. L’AI Act ha introdotto, attraverso l’Articolo 50, specifici obblighi per informare le persone quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale o quando un contenuto è stato generato o manipolato artificialmente e dal 2 agosto 2026 questi obblighi sono diventati applicabili in tutta l’Unione Europea.
Tuttavia c’è un aspetto che rischia di essere sottovalutato: non è sufficiente comunicare che un contenuto coinvolge uno strumento di AI ma bisogna farlo in modo che questa informazione possa raggiungere e essere compresa da tutti gli utenti, compresi quelli con disabilità.

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Segnalare l’AI in modo chiaro e accessibile: quattro accorgimenti
Il paragrafo 5 dell’Articolo 50 stabilisce che le informazioni previste dalla norma debbano essere fornite in maniera chiara e distinguibile e, soprattutto, conformemente ai requisiti di accessibilità applicabili. È un passaggio importante perché non riguarda soltanto cosa comunicare, ma anche come rendere questa informazione effettivamente fruibile da tutti.
Pensiamo, ad esempio, a un chatbot che utilizza un piccolo badge con l’icona di un robot per segnalare che si tratta di un sistema di AI. Se quell’icona non ha un nome accessibile e non viene interpretata da uno screen reader, per una persona cieca o ipovedente quell’informazione semplicemente non esiste.
Ma quindi, quali accorgimenti possono essere adottati per garantire una comunicazione sull’AI realmente trasparente e inclusiva?
- Il primo passo consiste nel verificare che ogni etichetta visiva abbia un equivalente testuale accessibile alle tecnologie assistive. Un’icona che segnala un contenuto generato dall’AI, ad esempio, deve avere un nome che possa essere interpretato correttamente da uno screen reader.
2. Il secondo riguarda il modo in cui l’informazione viene comunicata. Il colore o la posizione non possono essere l’unico elemento utilizzato per distinguere un contenuto generato dall’intelligenza artificiale. Un’indicazione visiva deve essere accompagnata da un’informazione testuale e deve essere correttamente associata al contenuto a cui si riferisce.
3. Il terzo aspetto riguarda la fruibilità dell’avviso. Badge, pannelli informativi e altri elementi interattivi devono poter essere raggiunti tramite tastiera, avere un contrasto adeguato e rimanere disponibili abbastanza a lungo da poter essere percepiti. Le notifiche temporanee, in particolare, possono creare problemi quando scompaiono rapidamente prima di essere lette da una tecnologia assistiva.
4. Quarto, anche gli avvisi audio e video devono prevedere equivalenti accessibili. Un messaggio vocale che comunica “stai parlando con un assistente virtuale” non raggiunge, da solo, una persona sorda. Allo stesso modo, in un’interfaccia vocale, un avviso testuale deve poter essere reso disponibile anche attraverso l’audio.
AI Act e accessibilità: due normative che si incontrano
Per la maggior parte delle aziende che offrono servizi e prodotti al pubblico, i requisiti di accessibilità richiamati dal paragrafo 5 dell’Articolo 50 dell’AI Act non rappresentano standard nuovi, ma fanno già parte del quadro normativo applicabile. Sono infatti gli stessi principi entrati in vigore il 28 giugno 2025 con l’European Accessibility Act, recepito in Italia attraverso il Decreto Legislativo 82/2022.
La novità è che l’Articolo 50 dell’AI Act estende questi principi a un nuovo ambito: l’avviso con cui un’azienda comunica l’utilizzo dell’intelligenza artificiale diventa a sua volta un elemento dell’esperienza digitale che deve essere accessibile.
C’è però un paradosso che vale la pena mettere in evidenza. Un’azienda può fare tutto correttamente sul fronte dell’Articolo 50: banner accessibile, nome testuale per l’icona del chatbot, notifica audio per chi non vede, avviso scritto per chi non sente. Ma se quell’utente raggiunge la pagina attraverso un sito che non si naviga da tastiera, la cui struttura non è leggibile da uno screen reader o i cui contenuti principali restano comunque inaccessibili e l’informativa, per quanto perfetta, semplicemente non verrà mai percepita. Un’informazione accessibile, dentro un contesto che accessibile non è, resta di fatto irraggiungibile.
Isolare l’accessibilità dell’informativa da quella del sito che la ospita
Questo cortocircuito apre una domanda che vale la pena porre, più che risolvere in questa sede: se l’obbligo di accessibilità previsto dall’Articolo 50 riguarda il modo in cui l’uso dell’AI viene comunicato, e se quella comunicazione è necessariamente parte di un’esperienza digitale più ampia, fino a che punto è davvero possibile isolare l’accessibilità dell’informativa da quella del sito che la ospita? Non è una conclusione: come detto, la norma non estende esplicitamente gli obblighi EAA a tutti i siti che utilizzano sistemi di AI.
Ma la correlazione tra i due piani, trasparenza sull’AI da un lato, accessibilità del contesto in cui questa trasparenza si manifesta dall’altro, lascia intravedere un possibile ampliamento implicito del perimetro dell’accessibilità digitale, un effetto collaterale della norma che vale la pena osservare mano a mano che l’applicazione pratica dell’Articolo 50 si consolida.
È un principio che, se applicato in questa prospettiva, può avere implicazioni più ampie sul perimetro dell’accessibilità digitale. L’obbligo di rendere accessibile un’informazione relativa all’uso dell’AI potrebbe infatti portare a interrogarsi sull’accessibilità dell’intero ambiente digitale attraverso cui quell’informazione viene fornita e fruita.
AI compliance e accessibilità digitale non sono due percorsi separati
La normativa non stabilisce esplicitamente che questo significhi estendere l’obbligo di accessibilità a tutti i siti delle aziende che utilizzano l’AI. Infatti, se l’utente deve poter ricevere un’informazione in modo accessibile, deve anche poter raggiungere quella stessa informazione attraverso un percorso accessibile.
Per le aziende, questo significa quindi che AI compliance e accessibilità digitale non possono più essere considerate come due percorsi separati, ma devono essere affrontate in modo integrato, considerando non solo l’accessibilità del contenuto richiesto dalla normativa, ma anche quella dell’esperienza digitale attraverso cui l’utente vi accede.
La compliance non finisce con il disclaimer
Negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato a considerare la trasparenza sull’AI soprattutto come una questione di disclaimer: dichiarare che un’immagine è stata generata artificialmente, che un chatbot utilizza l’intelligenza artificiale o che un contenuto è stato manipolato. Tuttavia, la trasparenza ha valore solo se l’informazione è realmente disponibile alla persona che ne ha bisogno.
Un avviso che esiste ma che non può essere percepito da una parte degli utenti non è una trasparenza completa.
Per questo l’adozione dell’Articolo 50 dovrebbe essere anche l’occasione per le aziende di rivedere le proprie interfacce e verificare come vengono presentati gli avvisi sull’AI: sono visibili? Sono leggibili? Sono comprensibili? Possono essere raggiunti da tastiera? Vengono correttamente interpretati dagli screen reader? Rimangono disponibili abbastanza a lungo?
Sono domande semplici, ma diventano fondamentali in un contesto in cui l’intelligenza artificiale sarà sempre più presente nelle nostre esperienze digitali.
La vera sfida, quindi, non è soltanto rendere l’AI trasparente, ma è fare in modo che questa trasparenza sia chiara e universale.
Perché se una persona non può sapere che sta interagendo con un’intelligenza artificiale, semplicemente perché l’informazione non è stata progettata per essere accessibile, la trasparenza prevista dalla norma rimane, di fatto, incompleta.



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