Il 2 agosto 2026 ha costituito un crocevia molto atteso della timeline applicativa del Regolamento UE 2024/1689 (“AI Act” o “Regolamento”). Tra le novità applicative del REgolamento che da tale data si sono rese obbligatorie per fornitori e utilizzatori di tali sistemi ci sono gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 50.
In generale, il Regolamento si propone di migliorare il funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea e promuovere la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale (“sistemi IA”) affidabili, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione e promuovendo l’innovazione.
In tal senso, tra i punti dell’AI Act che sono meritevoli di essere sinteticamente evidenziati si possono annoverare:
- a) le regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione;
- b) i divieti di talune pratiche di IA;
- c) i requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
- d) le regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
- e) le regole per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
- f) le norme in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
- g) le misure a sostegno dell’innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.
Tanto premesso, il focus del presente contributo riguarda espressamente – senza pretesa di esaustività – gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 che richiede ai fornitori e ai deployer di determinati sistemi di IA di – attraverso misure quali la marcatura-etichettatura AI – di rendere edotti gli utenti di star interagendo con l’intelligenza artificiale e di rendere poi riconoscibili contenuti generati o manipolati artificialmente.
Indice degli argomenti:
Il principio di trasparenza come fondamento dell’impianto regolamentare
Per comprendere l’impatto sistemico dell’art. 50 all’interno dell’AI Act è necessario muovere preliminarmente proprio dai considerando del Regolamento. In tal senso, il considerando 27 fornisce una chiara e necessaria definizione di trasparenza con cui si intende che “i sistemi di IA sono sviluppati e utilizzati in modo da consentire un’adeguata tracciabilità e spiegabilità, rendendo gli esseri umani consapevoli del fatto di comunicare o interagire con un sistema di IA e informando debitamente i deployer delle capacità e dei limiti di tale sistema di IA e le persone interessate dei loro diritti”.
Poi, è lo stesso Regolamento a puntualizzare in più punti che proprio per ovviare a “preoccupazioni relative all’opacità e alla complessità di determinati sistemi di IA e aiutare i deployer ad adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento, è opportuno imporre la trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio prima che siano immessi sul mercato o messi in servizio” (ex multis, considerando 72). Più in generale, quello che si nota da una lettura integrata dei considerando e della norma del Regolamento è che le varie declinazioni del principio di trasparenza trovano la loro essenza nella comunicabilità – spesso documentata – all’esterno di rischi cui i vari soggetti possono e potrebbero essere esposti.
Tanto premesso, quindi, l’art. 50 del Regolamento assume una rilevanza centrale e la ratio che lo ispira è proprio quella di consentire alle persone fisiche di poter conoscere e comprendere quando si trovano ad interagire con sistemi di IA o quando sono in generale esposte a contenuti che sono generati o anche manipolati attraverso l’IA, in modo da ridurre i rischi di inganno, manipolazione e alterazione dell’affidamento.
Prima di analizzare le varie categorie di obblighi, è utile osservare che la norma, in via del tutto generale, impone che le informazioni richieste – e quindi anche l’etichettatura AI – debbano essere fornite in modo chiaro, accessibile e distinguibile, oltre a essere trasmesse nel momento opportuno e con le modalità tali da consentire al destinatario di comprendere facilmente di star interagendo con l’AI.
Cosa prevede la norma
La norma, in concreto, prevede una quadripartizione di categorie di obblighi in capo ai fornitori così strutturata:
- a) in primo luogo (Art. 50 par.1 AI Act), i fornitori di sistemi di IA destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono progettare e sviluppare tali sistemi in modo che gli utenti siano informati, in maniera appropriata, del fatto di interagire con un sistema IA. Tale obbligo non opera qualora la natura artificiale dell’interazione risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto del contesto e delle circostanze d’uso. Sono inoltre previste specifiche deroghe per i sistemi autorizzati dalla legge nell’ambito delle attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati, purché siano rispettate adeguate garanzie. Ad avere particolare risalto sicuramente c’è la definizione tanto cara al legislatore europeo rivolta verso la persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, la quale più volte e in diversi settori merceologici – oltre a quello dell’IA – viene citata e acquisisce sovente un significato con sfumature differenti a seconda del contesto in cui è calata; ciò a dire che nel caso di questa nuova forza tecnologica, non sarà sicuramente facile definirlo per carenze informative diffuse e altrettanto diffusa ignoranza tecnica.
- b) In secondo luogo (Art. 50 par. 2 AI Act), i fornitori di sistemi, compresi quelli di IA per finalità generali, idonei a generare contenuti sintetici (testi, immagini, audio o video) devono assicurare che gli output siano contrassegnati in un formato leggibile automaticamente e rilevabili come contenuti artificialmente generati o manipolati. Le soluzioni tecniche adottate devono risultare efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nei limiti della fattibilità tecnica, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi di implementazione e delle caratteristiche delle diverse tipologie di contenuto. Anche in questo caso la lettera della norma acquisirà le sfumature che la prassi riuscirà a dipingerci attorno.
- c) In terzo luogo (Art. 50 par.3 AI Act), gli utilizzatori di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica sono tenuti ad informare le persone fisiche esposte al funzionamento del sistema; tuttavia, resta fermo il rispetto della disciplina europea in materia di protezione dei dati personali (i.e. GDPR) e delle ulteriori disposizioni applicabili.
- d) Infine (Art. 50 par. 4 AI Act), la norma tratta dell’impiego dei deepfake e dei contenuti testuali generati dall’IA. In questo specifico caso gli utilizzatori di sistemi che producono o manipolano immagini, audio o video costituenti deep fake devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, salvo le eccezioni previste per finalità di repressione dei reati, esercizio della libertà di espressione, attività artistiche, satiriche o analoghe, nei casi disciplinati dal Regolamento.
Analogamente, chi pubblica testi generati mediante IA destinati a informare il pubblico su questioni di interesse generale deve dichiararne l’origine artificiale, salvo che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale con assunzione della relativa responsabilità.
Una mappa per trovare il percorso all’interpretazione dell’Art. 50
Il testo dell’art. 50 dell’AI Act in sé considerato, tuttavia, non esaurisce i dubbi letterali e interpretativi che possono da questo sorgere, motivo per il quale deve essere comunque letto alla luce delle Linee guida che la Commissione europea, che ha adottato sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Tra gli obiettivi che con queste Linee Guida la Commissione intende perseguire vi è indiscutibilmente quello di rafforzare la fiducia nel panorama informativo digitale, volendo prevenire fenomeni di disinformazione, impersonificazione, frode e manipolazione derivanti dalla crescente diffusione di sistemi generativi e di strumenti capaci di produrre contenuti difficilmente distinguibili da quelli autentici. Questa quindi la preoccupazione principale del legislatore che si avvale della trasparenza, qualificata quale misura di governance preventiva, complementare rispetto agli altri obblighi previsti dall’AI Act e funzionale alla tutela dei diritti fondamentali e dell’integrità dell’informazione. Temi quali la ripartizione della responsabilità tra provider e deployer e la qualificazione della trasparenza come strumento di tutela dell’autodeterminazione dell’individuo sono approfonditi all’interno delle Linee guida ma non saranno oggetto di specifica disamina in tale sede.
L’alfabetizzazione
A fare infine da corollario al principio oggetto di tale contributo c’è l’alfabetizzazione. Sul punto il nuovo art. 4 dell’AI Act, che sostituisce per intero il precedente, presenta una rubrica particolarmente esplicativa della necessità di educare al funzionamento e all’utilizzo di sistemi IA. Il par. 1 dell’articolo in questione è già molto chiaro nel segnare la rotta verso la quale si sta navigando ossia realtà nelle quali c’è un crescente impiego di sistemi di IA e dove i fornitori e utilizzatori di sistemi di IA saranno tenuti ad adottare “misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati”.
Tale obbligo non impone ai provider o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona, tuttavia, mette sotto la lente di ingrandimento chi fornisce, utilizza e più in generale ha a che fare professionalmente con sistema IA.
Etichettatura AI e codici etici
Appurato che il tempio della trasparenza all’interno del Regolamento ha un posto apicale, a rinforzare le sue fondamenta si pone il Codice di buone pratiche sull’IA, adottato dalla Commissione europea il 10 giugno 2026. A ribadire l’importanza di adottare codici di buone pratiche si pone il comma 7 dell’art.50 che statuisce di facilitare e incoraggiare appunto l’elaborazione di questi ultimi a livello dell’Unione per facilitare l’efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione e all’etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente.
Si tratta, in generale, di uno strumento volontario che fornisce indicazioni pratiche ai fornitori e ai deployer per conformarsi agli obblighi di trasparenza dell’art. 50 AI Act. Pur non sostituendo l’AI Act né gli orientamenti della Commissione, rappresenta uno strumento pratico per l’attuazione degli obblighi di marcatura ed etichettatura dei contenuti generati dall’IA.
In particolare, la Sezione 2 del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’IA, se da un lato sembra nascere con il precipuo scopo di far fronte ad un problema regolatorio molto concreto ossia che i contenuti generati o manipolati tramite IA possono oggi apparire estremamente realistici e, in molti casi, risultare indistinguibili da contenuti creati da esseri umani, poi, dall’altro spiega la sua esistenza nell’esigenza di promuovere uno sviluppo e un utilizzo che siano affidabili, incentrati sull’essere umano e compatibili con i valori e i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento europeo, tra cui la democrazia, il diritto a un’informazione corretta e la sicurezza degli utenti.
La forza dirompente dell’IA genera rischi significativi, soprattutto quando vengono utilizzati deepfake o quando vengono diffusi testi prodotti dall’AI privi di un adeguato controllo umano. Nel primo caso si può creare una falsa percezione della realtà, nel secondo, si possono favorire fenomeni di disinformazione o di diffusione incontrollata di informazioni.
Pare evidente che il legislatore europeo e il Codice si siano prefissati di affrontare quindi alcuni delicati temi come il capire se il destinatario di un contenuto generato dall’AI sia realmente in grado di distinguerlo da un contenuto autenticamente creato da una persona e provare a contrastare alcuni dei principali rischi associati alla diffusione di contenuti generati dall’AI, quali l’inganno degli utenti, la manipolazione dell’informazione e la progressiva perdita di fiducia nell’ecosistema informativo.
Più specificamente, la Sezione 2 ha lo scopo di fornire indicazioni operative per l’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. In tal senso, da un lato, si intende aiutare i soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per generare o manipolare contenuti a rispettare correttamente gli obblighi di disclosure previsti dalla normativa, dall’altro lato, il Codice mira a consentire alle autorità competenti di verificare la conformità dei comportamenti degli operatori attraverso criteri uniformi e maggiormente prevedibili.
È tuttavia importante sottolineare che l’adesione al Codice non equivale automaticamente alla piena conformità all’AI Act: essa rappresenta piuttosto un importante indicatore di compliance e una significativa evidenza del tentativo dell’organizzazione di adeguarsi agli obblighi normativi applicabili.
Le sanzioni
A chiosa della disamina sull’articolo 50 dell’AI Act, non può che esserci il tema sanzionatorio. In generale, il quadro sanzionatorio generale delineato dall’art. 99 dell’AI Act prevede in breve tre fasce principali di sanzioni:
- 1) la violazione delle pratiche vietate (cfr. Art. 5 AI Act che, in estrema sintesi, riguardano i sistemi che, manipolano o ingannano le persone; sfruttano vulnerabilità; effettuano social scoring; realizzano alcune forme di profilazione e identificazione biometrica vietate; deducono dati sensibili o rilevano emozioni nei casi vietati dal regolamento) per cui sono comminate sanzioni fino a 35 milioni di euro oppure se l’autore del reato è un’impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
- 2) la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità competenti o agli organismi notificati, per tali condotte sono previste sanzioni fino a 7,5 milioni di euro o, se l’autore del reato è un’impresa, fino all’1 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;
- 3) infine, quello che rileva ai fini del presente articolo, sanzioni, tra le altre, fino a 15 milioni di euro o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore, per chi non dovesse rispettare quanto previsto dall’art. 50.
Senza dettagliare ulteriormente la parte sulle sanzioni che non si esaurisce ai riferimenti poc’anzi esposti, ciò che si può affermare è che è forte il carattere deterrente di tali norme comprese quelle riguardanti gli obblighi di trasparenza cui il legislatore europeo sembra voler dare grande rilievo, proprio per stressare in modo chiaro – per quanto proporzionato – il gravame sanzionatorio.
Conclusioni
In conclusione, alla luce delle considerazioni fatte, ciò di cui si è certi è che la normativa in materia di IA sia in continua evoluzione e adeguamento a seconda anche delle risposte che si hanno e avranno nella prassi dai soggetti che, direttamente e non, sono e saranno coinvolti. La produzione e lo sforzo normativi legislatore non sempre sono contestuali all’insorgere di nuove esigenze dettate dalla prassi, tuttavia, è opportuno ribadire che il 2 agosto ha costituito un turningpoint sia sotto il profilo operativo con l’entrata in vigore dei vari obblighi di trasparenza e tutto ciò che ne consegue, sia sotto quello sanzionatorio, con una nuova fase che si aprirà per comprendere quali risposte concrete le autorità forniranno al verificarsi dei primi casi controversi.
Tutto ciò considerato, il processo, come detto, si svilupperà in un arco temporale ancora molto esteso e questo comporterà inevitabilmente dei correttivi che interverranno per sempre meglio definire condotte e responsabilità nell’utilizzo di sistemi di IA.
Inoltre, molti Stati sono all’opera per operare l’adeguamento alle norme del Regolamento, in primis l’Italia che con il recentissimo D.lgs. n.160 del 9 settembre 2026 che entrerà in vigore il 30 settembre 2026, darà attuazione alla delega conferita al Governo dall’art. 24 della L.132/2025 per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’AI Act.
Ciò che è certo, ad oggi, è la sensibilità sul tema identificabile, volendo recuperare gli orientamenti etici per un’AI affidabile del 2019 elaborati dall’AI HLEG indipendente nominato dalla Commissione, in sette principi etici non vincolanti per l’IA che sono intesi a contribuire a garantire che l’IA sia affidabile ed eticamente valida; questi ultimi comprendono:
- intervento e sorveglianza umani,
- robustezza tecnica e sicurezza,
- vita privata e governance dei dati,
- trasparenza,
- diversità,
- non discriminazione ed equità,
- benessere sociale e ambientale
- responsabilità.
Insomma, un peristilio di principi che regge il tempio del business dei sistemi IA e che non può prescindere da uno tra i più rilevanti: la trasparenza.





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