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Bando ANAC, l’intelligenza artificiale entra negli appalti pubblici



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Con il Bando tipo n. 2/2026, ANAC introduce per la prima volta un obbligo dichiarativo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti di servizi di architettura e ingegneria. La novità recepisce la legge n. 132/2025 e l’AI Act europeo, aprendo questioni interpretative, operative e di responsabilità professionale

Pubblicato il 12 mag 2026

Silvano Donato Lorusso

Partner e socio fondatore di BLB studio legale



AI appalti pubblici ANAC
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Punti chiave

  • L’ANAC impone la dichiarazione sull’uso della AI nel Bando tipo n. 2/2026 per gare SIA oltre soglie UE, formalizzando l’AI nella documentazione di gara.
  • La clausola attua l’art. 13 della legge 132/2025: l’AI è ammessa solo come supporto, prevale il lavoro umano e va comunicata in modo chiaro al destinatario.
  • Rischi: definizione ampia di ‘sistema di IA’, assenza di tassonomia e strumenti di verifica; la dichiarazione è autodichiarativa mentre la responsabilità professionale resta piena.
Riassunto generato con AI

L’ANAC (Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) ha introdotto l’obbligo dichiarativo avente ad oggetto l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle gare d’appalto. In buona sostanza, per la prima volta l’AI entra in modo formale nella documentazione standardizzata di gara. Con la delibera n. 153 del 15 aprile 2026 il Consiglio ha approvato in via definitiva il Bando tipo n. 2/2026, uno schema di disciplinare per le procedure aperte di affidamento dei contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria (SIA) di importo pari o superiore alle soglie europee ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento è corredato dalla Domanda di partecipazione tipo e da una relazione illustrativa, con efficacia prevista il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un percorso normativo articolato

Il Bando è il portato di un percorso normativo articolato: il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), il decreto correttivo (d.lgs. 209/2024), il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in materia di inversione procedimentale e — sul fronte di interesse del presente contributo — la legge 23 settembre 2025, n. 132, norma in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025, da leggersi in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 (il c.d. “AI Act”).

Il Bando tipo affronta numerose questioni interpretative rimaste irrisolte: l’equo compenso e la determinazione dell’importo a base di gara, i requisiti del gruppo di lavoro, l’applicazione del BIM, l’avvalimento professionale, il subappalto qualificante (con particolare riguardo alla relazione geologica e agli elaborati specialistici), così come la revisione prezzi, l’anticipazione del corrispettivo e il premio di accelerazione. Come già anticiapto, per la prima volta l’AI entra in modo formale nella documentazione standardizzata di gara


Fondamento normativo della clausola sull’AI

La clausola rende vivo, nel perimetro degli appalti pubblici, l’art. 13 della legge 132/2025, rubricato “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, che fissa due principi cardine.

In primo luogo, l’utilizzo dei sistemi di AI nelle professioni intellettuali è ammesso esclusivamente per attività strumentali e di supporto, rimanendo fisso il principio della prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

In secondo luogo, a tutela del rapporto fiduciario con il cliente, le informazioni sui sistemi utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

È indubbio che i servizi tecnici di ingegneria e architettura rientrino nel novero delle professioni intellettuali e quindi nel campo applicativo dell’art. 13.

L’ANAC, pertanto, in coerenza con quanto già previsto nell’aggiornamento del Bando tipo n. 1 (delibera n. 148/2026), fa in modo che l’obbligo informativo si concretizzi in una formale dichiarazione di gara: gli operatori economici dovranno indicare se hanno utilizzato sistemi di AI nella predisposizione dell’offerta tecnica e se intendono utilizzarli in fase esecutiva, impegnandosi al rispetto della disciplina nazionale ed europea applicabile.


Profili interpretativi: oggetto e contenuto della dichiarazione

La clausola, pur nella sua semplicità apparente, apre questioni tecnico-giuridiche di non lieve momento.

L’oggetto della dichiarazione

La nozione di “sistema di IA” rinvia alla definizione dell’art. 3, n. 1 dell’AI Act, recepita per relationem dall’art. 2 della legge 132/2025: una nozione ampia, che ricomprende strumenti molto diversi tra loro, dai sistemi generativi di carattere generale agli applicativi specialistici per il calcolo strutturale alla modellazione BIM assistita. Poiché manca una tassonomia operativa condivisa od ufficiale, l’operatore economico è chiamato a un esercizio di qualificazione in autonomia che potrebbe portare a scelte dichiarative disomogenee: troppo prudenziali o, all’opposto, reticenti.

Il livello di dettaglio

La clausola non specifica se si debba indicare il singolo strumento utilizzato, la tipologia di attività supportata, o anche un calcolo sull’incidenza percentuale o qualitativa rispetto all’offerta. Sarebbe auspicabile, sul punto, un intervento integrativo dell’Autorità per scongiurare il pericolo di contenzioso sulla portata stessa dell’obbligo dichiarativo.

La fase cui la dichiarazione si riferisce

La clausola distingue tra utilizzo nella predisposizione dell’offerta e utilizzo in fase esecutiva: si tratta di due piani, di due momenti diversi. E se vi fosse necessità di variazioni intervenute tra la fase di gara e quella esecutiva? Sarà necessaria un’integrazione della dichiarazione? Con quale regime?


La questione della verificabilità

La stazione appaltante riceve una dichiarazione resa, di regola, ai sensi del d.P.R. 445/2000, con le responsabilità penali e amministrative che conseguono in caso di dichiarazioni mendaci. Tuttavia, allo stato dell’arte, è dubbio che esistano strumenti tecnici affidabili in grado di accertare ex post se e in quale misura un elaborato tecnico sia stato prodotto con l’ausilio di sistemi di AI.

I cosiddetti AI detector presentano margini di errore significativi anche solo su testi generati in linguaggio naturale; è probabile che divengano ancor meno utilizzabili nell’ambito di elaborati progettuali, calcoli, modelli BIM o documentazione tecnica.

Il sistema rischia dunque di rimanere quasi esclusivamente autodichiarativo, con due possibili conseguenze: una scarsa effettività della clausola, ridotta a mero adempimento formale, oppure la probabile emersione di un nuovo ambito contenzioso, in fase di valutazione delle offerte tecniche così come nella fase di soccorso istruttorio. Su entrambi i versanti, le stazioni appaltanti dovranno presto darsi modalità operative uniformi.


Responsabilità professionale e prevalenza del lavoro umano

Un punto fermo va ribadito con chiarezza: la dichiarazione sull’uso dell’AI nulla cambia in ordine all’imputazione della responsabilità professionale. Come accade nel mondo legale, della consulenza in genere, così come per i software di calcolo e di disegno, la responsabilità derivante dal contenuto degli elaborati rimane integralmente in capo al professionista che valida, sottoscrive e firma.

L’AI è, quindi, uno strumento. Allo stato della normativa e della giurisprudenza, con particolare riguardo al combinato disposto dell’art. 13 della legge 132/2025 e del principio generale di personalità della prestazione intellettuale (art. 2232 c.c.), è impedita qualsiasi ipotesi di scriminante o di esimente tecnologica.

In tale contesto, la clausola dichiarativa ha una funzione di trasparenza ma anche, indirettamente, di assunzione di responsabilità: dichiarare l’uso dell’AI significa assumere espressamente l’impegno a rispettare quanto richiesto dall’art. 13, comma 1, della legge 132/2025, ossia la “prevalenza del lavoro intellettuale”.


Conclusioni

Il Bando tipo n. 2/2026 rappresenta il primo significativo intervento sull’uso dell’AI negli appalti pubblici italiani. La scelta di ANAC è coerente con il quadro normativo: tradurre un obbligo di trasparenza professionale in una clausola di gara.

La sua effettività, tuttavia, dipenderà da fattori che oggi restano ancora incerti: la definizione operativa di “sistema di AI” rilevante, il livello di dettaglio richiesto, le modalità di verifica e gestione dell’eventuale contenzioso, l’integrazione con la disciplina deontologica degli ordini professionali.

Resta sullo sfondo una questione di sistema particolarmente rilevante: se, e in che misura, anche le stazioni appaltanti utilizzeranno strumenti di AI nell’esame delle offerte.

La simmetria informativa in ambito AI tra committenza pubblica e operatori economici è destinata, presto, a diventare il vero campo di prova della trasparenza negli appalti pubblici.

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