L’AI Act si applica ai soggetti che sviluppano, immettono sul mercato, distribuiscono o utilizzano professionalmente sistemi di intelligenza artificiale (IA) nell’Unione europea, secondo il ruolo concretamente assunto. Anche una PMI che impiega chatbot, assistenti generativi, filtri per curriculum o funzioni predittive integrate nel CRM può, quindi, rientrare nel perimetro del regolamento come deployer e, in alcuni casi, come fornitore.
Il Digital Omnibus sull’AI, entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha rinviato soprattutto l’applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio: al 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell’Allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati nei prodotti dell’Allegato I. Tuttavia, non ha sospeso i divieti già applicabili né la maggior parte degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, in vigore dal 2 agosto 2026.
Pertanto, per una PMI, la priorità a ottobre 2026 è dimostrare la compliance agli obblighi già applicabili e prepararsi alla scadenza del 2 dicembre 2026. Da quella data, i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 dovranno rendere riconoscibili i contenuti prodotti mediante una marcatura leggibile da macchina; diventeranno inoltre applicabili le nuove pratiche vietate introdotte dal Digital Omnibus.
Indice degli argomenti:
Quali sono le scadenze normative chiave per l’adeguamento organizzativo
Il calendario seguente recepisce il Digital Omnibus, in vigore dal 27 luglio 2026, e distingue le disposizioni già applicabili dalle principali scadenze future.
| Data | Cosa si applica | Obblighi per la PMI |
| 2 febbraio 2025 | Divieti dell’articolo 5 e alfabetizzazione AI (articolo 4) | Già in vigore |
| 2 agosto 2026 | Applicazione generale e obblighi di trasparenza dell’articolo 50 | Chi usa chatbot o pubblica contenuti generati dall’AI deve dichiararlo |
| 2 dicembre 2026 | Fine della finestra transitoria sulla marcatura leggibile da macchina, per i sistemi generativi già sul mercato; nuovo divieto sulle app di nudificazione | Verificare con i fornitori che la marcatura sia attiva |
| 2 dicembre 2027 | Alto rischio autonomo (Allegato III): selezione del personale, credito, istruzione | Rinviato dal 2 agosto 2026 |
| 2 agosto 2028 | Alto rischio integrato in prodotti regolamentati (Allegato I) | Rinviato dal 2 agosto 2027 |
È importante evidenziare che il rinvio interessa esclusivamente gli obblighi previsti per i sistemi di AI ad alto rischio. Un software impiegato nella selezione del personale, ad esempio, può rientrare tra i sistemi dell’Allegato III, per i quali la scadenza è fissata al 2 dicembre 2027; mentre un chatbot che interagisce direttamente con le persone può essere già soggetto agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.
Come applicare la checklist dell’AI Act nelle piccole e medie imprese (PMI)
La seguente checklist distingue gli adempimenti immediati da quelli connessi al ruolo assunto dalla PMI.
- Mappare i sistemi di AI utilizzati dall’organizzazione, compresi quelli incorporati nei software di uso quotidiano e quelli acquistati dai singoli reparti.
- Definire ruolo e classe di rischio per ogni sistema: deployer, fornitore, importatore o distributore; rischio minimo, obblighi di trasparenza, alto rischio o pratica vietata.
- Escludere le pratiche vietate dall’articolo 5, incluse le nuove fattispecie introdotte dal Digital Omnibus, documentando controlli e decisioni.
- Applicare gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50: informativa nelle interazioni con chatbot o agenti AI, avvisi per riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica e indicazione chiara per deepfake e determinati testi di interesse pubblico.
- Verificare marcatura e rilevabilità dei contenuti: il fornitore deve garantire la marcatura leggibile da macchina; il deployer deve acquisire evidenze contrattuali e tecniche dal fornitore. Per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto 2026, la finestra transitoria termina il 2 dicembre 2026.
- Sostenere l’alfabetizzazione AI del personale con misure proporzionate ai sistemi utilizzati e individuare chi esercita la supervisione umana.
- Documentare la compliance mediante registro dei sistemi, valutazione dei rischi, evidenze delle informative, controlli sui fornitori, policy interne e registro della formazione; i fornitori aggiungono la documentazione tecnica richiesta.
Come mappare e classificare i sistemi AI usati in azienda
Il registro dei sistemi di AI rappresenta il punto di partenza della compliance. Pertanto, è necessario censire gli strumenti utilizzati nei diversi reparti, inclusi assistenti di scrittura, chatbot, filtri per curriculum, sistemi antifrode, generatori di immagini, funzioni predittive del CRM e automazioni con componenti di AI.
Inoltre, per ciascuno strumento è opportuno indicare: nome e fornitore; finalità e reparto utilizzatore; categorie di dati trattati, precisando l’eventuale presenza di dati personali; ruolo dell’impresa come deployer, fornitore o entrambi; responsabile interno e data dell’ultimo riesame.
È importante evidenziare, altresì, che una PMI può assumere il ruolo di fornitore quando sviluppa un sistema, lo commercializza con il proprio nome o marchio oppure ne modifica in modo sostanziale la finalità prevista. Prima di personalizzare, rivendere o riutilizzare uno strumento è, quindi, necessario verificare se il ruolo dell’impresa cambi ai sensi del regolamento.
Inoltre, la classificazione deve considerare la finalità prevista e le modalità concrete di utilizzo, non soltanto il nome commerciale dello strumento. Pertanto, per ogni sistema è opportuno motivare la classe assegnata e riesaminarla quando cambiano versione, dati, finalità o contesto d’uso.
Di seguito una tabella esemplificativa in termini d’uso e classificazione.
| Esempio d’uso | Classe probabile del rischio |
| Riconoscimento delle emozioni dei dipendenti sul posto di lavoro | Vietato (articolo 5), salvo motivi medici o di sicurezza |
| Strumento che seleziona o classifica i CV | Alto rischio (Allegato III), obblighi dal 2 dicembre 2027 |
| Chatbot di assistenza sul sito | Trasparenza (articolo 50) |
| Immagini realistiche per il marketing | Trasparenza se simulano persone o eventi reali |
| Correttore ortografico, filtro antispam | Rischio minimo |
Gli adempimenti pratici per la compliance e la trasparenza
Una PMI deve distinguere con chiarezza le proprie responsabilità da quelle del fornitore. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sono applicabili dal 2 agosto 2026; la finestra fino al 2 dicembre 2026 riguarda la marcatura leggibile da macchina per determinati sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. In concreto, occorre garantire:
- Trasparenza verso le persone – Chi mette a disposizione un sistema che interagisce direttamente con persone deve assicurare che l’utente sia informato, fin dall’inizio e in modo chiaro e accessibile, che stia interagendo con un’IA, salvo che ciò sia evidente. Il deployer deve, inoltre, informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica e deve etichettare chiaramente deepfake e testi generati o manipolati dall’IA pubblicati per informare il pubblico su materie di interesse pubblico quando manca una revisione umana o un controllo editoriale.
- Marcatura tecnica dei contenuti – Il fornitore del sistema generativo deve rendere gli output rilevabili mediante marcature efficaci, affidabili, robuste, interoperabili e leggibili da macchina. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’obbligo si applica dal 2 dicembre 2026. La PMI deployer dovrebbe, quindi, chiedere conferma scritta, documentazione tecnica e impegni contrattuali, senza confondere la marcatura tecnica del fornitore con l’etichetta visibile che il deployer deve apporre nei casi previsti.
Come redigere la documentazione tecnica e la valutazione dei rischi
La documentazione tecnica dell’Allegato IV riguarda principalmente i fornitori di sistemi ad alto rischio. Una PMI che opera come deployer deve, comunque, poter dimostrare un utilizzo consapevole e controllato. Pertanto, per ogni sistema inserito nel registro è opportuno predisporre una scheda di rischio che indichi:
- scopo d’uso e classe di rischio assegnata;
- persone o gruppi su cui il sistema ha effetto;
- rischi concreti: errori, discriminazioni, uso di dati personali o riservati;
- misure adottate e responsabile della revisione;
- data dell’ultimo controllo.
Inoltre, è opportuno allegare al fascicolo: le istruzioni d’uso; le dichiarazioni del fornitore sulla classe di rischio e sulla marcatura; gli aggiornamenti di versione; le clausole contrattuali necessarie per ottenere informazioni, assistenza ed evidenze di compliance.
Ancora, se il sistema tratta dati personali, occorre coordinare gli adempimenti dell’AI Act con quelli del GDPR e verificare se sia necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA).
Infine, per i sistemi ad alto rischio, il deployer dovrà garantire la conservazione dei log automaticamente generati e disponibili sotto il proprio controllo per almeno sei mesi, salvo diversa previsione del diritto applicabile. Pertanto, si consiglia di concordare fin d’ora con il fornitore modalità di accesso, esportazione, sicurezza e conservazione.
Come gestire il controllo umano e la formazione dei dipendenti
L’articolo 4, come modificato dal Digital Omnibus, richiede a fornitori e a deployer di adottare misure proporzionate per sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del personale e delle altre persone che utilizzano i sistemi.
Le misure devono tenere conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, del contesto d’uso e dei soggetti interessati. Ne consegue che la formazione dovrebbe coprire almeno: sistemi autorizzati, limiti d’uso, qualità e verifica degli output, protezione dei dati e delle informazioni riservate, rischi di discriminazione, obblighi di trasparenza, pratiche vietate e procedure di escalation.
È opportuno, altresì, documentare le attività svolte indicando data, partecipanti, contenuti, modalità ed eventuali aggiornamenti, così da dimostrare l’adeguatezza delle competenze rispetto ai diversi ruoli.
È inoltre consigliabile adottare una policy interna che definisca: gli strumenti autorizzati; i dati che non possono essere inseriti su piattaforme non autorizzate; i casi in cui informare gli utenti o etichettare i contenuti; il processo di approvazione di nuovi sistemi; la revisione umana degli output destinati a clienti, lavoratori o pubblico.
Infine, per ciascun sistema va individuato un responsabile interno con competenze e autorità adeguate a verificare gli output, correggere o sospendere l’uso dello strumento e attivare il canale di segnalazione degli incidenti.
Conseguenze di non compliance e sanzioni per le PMI
Dal 2 agosto 2026 sono applicabili le disposizioni generali dell’AI Act in materia di governance, vigilanza e sanzioni, fermo restando il calendario previsto per l’efficacia dei singoli obblighi.
In Italia, il quadro europeo è integrato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. La legge individua AgID e ACN quali autorità nazionali per l’IA, secondo competenze distinte: AgID presidia soprattutto innovazione, procedure di notifica, valutazione e accreditamento degli organismi di conformità e spazi di sperimentazione; ACN opera principalmente sul versante della cybersicurezza e della vigilanza tecnica.
Restano ferme le competenze delle autorità di settore e del Garante per la protezione dei dati personali.
La legge ha inoltre delegato il Governo a completare l’adeguamento nazionale, attribuendo alle autorità poteri ispettivi e sanzionatori e la possibilità di applicare le misure previste dall’articolo 99 dell’AI Act.
Quali sono i rischi finanziari e reputazionali previsti dalle autorità
I rischi finanziari non si esauriscono nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 99 dell’AI Act. A seconda della violazione, una PMI può essere esposta a massimali fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate; fino a 15 milioni di euro o al 3% per la violazione degli altri obblighi, compresi quelli di trasparenza; fino a 7,5 milioni di euro o all’1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità.
È doveroso evidenziare che, per le PMI, si applica il minore tra l’importo fisso e la percentuale. A questi importi possono aggiungersi costi di adeguamento urgente, sospensione o ritiro del sistema, consulenze tecniche e legali, gestione degli incidenti, contenzioso, richieste risarcitorie e perdita di contratti. La tabella seguente riepiloga i principali massimali.
| Violazione | Massimale | Per una PMI |
| Pratiche vietate (articolo 5) | 35 milioni di euro o 7% del fatturato | Il minore dei due importi |
| Altri obblighi di fornitori e deployer, trasparenza inclusa | 15 milioni di euro o 3% | Il minore dei due importi |
| Informazioni inesatte o fuorvianti alle autorità | 7,5 milioni di euro o 1% | Il minore dei due importi |
È importante evidenziare che i massimali non corrispondono a sanzioni automatiche. L’autorità valuta natura, gravità e durata della violazione, numero delle persone interessate, dimensioni dell’impresa, grado di responsabilità, precedenti, vantaggi economici ottenuti, misure correttive e livello di cooperazione. Ne consegue che una governance documentata, la tempestiva correzione delle criticità e la disponibilità a collaborare possono, quindi, incidere sulla valutazione del caso, pur non eliminando la responsabilità.
Il rischio reputazionale può produrre effetti altrettanto rilevanti. Un chatbot privo dell’avviso richiesto, un deepfake non dichiarato, un sistema di selezione percepito come discriminatorio o l’uso improprio di dati riservati possono compromettere la fiducia di clienti, lavoratori, candidati e partner commerciali.
Le conseguenze possono includere: reclami pubblici; comunicazioni negative dei media; audit straordinari; richieste di chiarimento da parte dei committenti; esclusione dalle gare o dalle filiere di fornitura; risoluzione dei contratti; difficoltà nell’acquisire nuovi clienti.
Ne consegue che, per una PMI – che spesso concentra il proprio valore nella reputazione e nelle relazioni commerciali – un registro aggiornato, avvisi trasparenti, supervisione umana ed evidenze di controllo si convertono in strumenti di tutela economica, oltre che normativa.
Come strutturare un piano di rimedio rapido per colmare i gap
A ottobre 2026, la priorità è colmare le lacune relative agli obblighi già applicabili e completare, entro il 2 dicembre 2026, la verifica della marcatura leggibile da macchina per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026. Nello stesso tempo, le PMI che utilizzano o forniscono sistemi ad alto rischio devono avviare la preparazione agli adempimenti applicabili dal 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell’Allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli collegati ai prodotti dell’Allegato I.
Il rinvio delle scadenze non giustifica, quindi, il differimento di attività preliminari quali inventario, classificazione, governance, gestione dei rischi e revisione dei contratti. La tabella seguente propone un percorso operativo verso la scadenza di dicembre.
| Entro | Azione | Esito atteso |
| Seconda metà di ottobre | Inventario dei sistemi di AI raccolto da tutti i reparti | Registro dei sistemi, prima versione |
| Prima settimana novembre | Classificazione, ruolo (fornitore o deployer) e verifica dei divieti dell’articolo 5 | Ogni sistema ha una classe; quelli vietati sono sospesi |
| Entro terza settimana novembre | Avvisi di trasparenza su chatbot e contenuti; richiesta scritta ai fornitori sulla marcatura (o sua attivazione, se sei fornitore) | Avvisi pubblicati, risposte dei fornitori archiviate |
| Entro ultima settimana novembre | Formazione, policy d’uso e nomina dei responsabili del controllo umano | Registro formazione e policy firmata |
| 2 dicembre | Schede di rischio e revisione finale del registro | Fascicolo di compliance pronto |
Dopo la predisposizione del fascicolo, è consigliabile programmare un riesame almeno su base trimestrale e ogni volta che si introduce, modifica o dismette un sistema di IA. E’ importante evidenziare che la compliance è un processo continuo, non un progetto una tantum.
Conclusione
La compliance all’AI Act, per una PMI, non si esaurisce nella produzione di documenti da archiviare. bensì, comporta conoscere i sistemi utilizzati, le finalità perseguite, i rischi associati e le responsabilità interne in caso di errore o incidente. Registro, classificazione, trasparenza, supervisione umana e formazione sono elementi che trasformano un obbligo normativo in una governance concreta dell’IA.
Di fatto, la scadenza del 2 dicembre 2026 rappresenta il prossimo banco di prova, non il punto di arrivo e, agire ora, consente alle PMI di: affrontare con maggiore sicurezza gli adempimenti del 2027 e del 2028; tutelare la fiducia di clienti e lavoratori e integrare l’IA nei processi aziendali in modo consapevole e controllato.
La vera compliance, in definitiva, non frena l’innovazione: la rende dimostrabile, responsabile e sostenibile.





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