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AI Act, ecco tutti i termini e le espressioni da conoscere



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Il ‘vocabolario dell’AI’, che aziende, imprenditori, manager e cittadini devono utilizzare per comunicare e orientarsi nell’innovazione tecnologica. Una sorta di glossario con le definizioni e le spiegazioni – ufficiali – che arrivano direttamente dal Regolamento europeo

Pubblicato il 28 ago 2026

Stefano Casini

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Il mondo dell’intelligenza artificiale ha un proprio vocabolario specifico – come ogni ambito settoriale e specializzato –, fatto di termini, espressioni e concetti a volte poco o meno conosciuti, e tra cui non è sempre facile orientarsi. Soprattutto, in maniera uniforme e condivisa.

Ecco, quindi, una sorta di glossario dell’AI, con le definizioni e spiegazioni – ufficiali – che arrivano direttamente da una fonte molto autorevole: l’AI Act, vale a dire il primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale, varato dall’Unione Europea per garantire che i sistemi di AI siano sicuri, etici, trasparenti e rispettosi dei diritti fondamentali, e che stabilisce un quadro normativo unico per tutti gli Stati membri.

Tra le varie norme e disposizioni che compongono l’AI Act, l’Ue ha pensato bene anche di chiarire in maniera precisa e uniformare le parole e le definizioni del ‘vocabolario dell’AI’, che aziende, imprenditori, manager e cittadini devono utilizzare per ‘parlare la stessa lingua’ dell’innovazione tecnologica.

Il vocabolario (Ue) dell’intelligenza artificiale

Di seguito, una selezione dei principali punti, termini e concetti di questo particolare glossario, per comprendere quelli più importanti e anche meno conosciuti.

Sistema di AI: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili. Deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Rischio: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno.

Fornitore: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema o un modello di AI, o che lo fa sviluppare per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato.

Deployer: una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di AI sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale.

Importatore: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato un sistema di AI recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un Paese terzo.

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall’importatore, che mette a disposizione un sistema di AI sul mercato dell’Unione.

Operatore: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore.

Istruzioni e uso “improprio ragionevolmente prevedibile

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un sistema o modello di AI sul mercato dell’Unione.

Messa in servizio: la fornitura di un sistema di AI direttamente al deployer per il primo uso o per uso proprio nell’Unione per la finalità prevista.

Finalità prevista: l’uso di un sistema di AI previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d’uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l’uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica.

Uso improprio ragionevolmente prevedibile: l’uso di un sistema di AI in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un’interazione con altri sistemi, compresi altri sistemi di AI, ragionevolmente prevedibile.

Componente di sicurezza: un componente di un prodotto o sistema di AI che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema, o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni.

Istruzioni per l’uso: le informazioni comunicate dal fornitore per informare il deployer, in particolare della finalità prevista e dell’uso corretto di un sistema di AI.

Dati di addestramento, di prova, di input

Richiamo di un sistema di AI: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio o la disabilitazione dell’uso di un sistema di AI messo a disposizione dei deployer.

Ritiro di un sistema di AI: qualsiasi misura volta a impedire che un sistema di AI nella catena di approvvigionamento sia messo a disposizione sul mercato.

Prestazioni: la capacità di un sistema di AI di conseguire la finalità prevista.

Valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se i requisiti relativi a un sistema di AI ad alto rischio sono stati soddisfatti.

Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge per conto di terzi attività di valutazione della conformità, incluse prove, certificazioni e ispezioni.

Marcatura CE: una marcatura mediante la quale un fornitore indica che un sistema di AI è conforme ai requisiti stabiliti dalle istituzioni competenti.

Sistema di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato: tutte le attività svolte dai fornitori al fine di raccogliere e analizzare l’esperienza maturata tramite l’uso dei sistemi di AI che immettono sul mercato o che mettono in servizio, al fine di individuare eventuali necessità di azioni correttive o preventive.

Autorità di vigilanza del mercato: l’autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020.

Dati di addestramento: i dati utilizzati per addestrare un sistema di AI, adattandone i parametri che può apprendere.

Dati di prova: i dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente del sistema di AI, al fine di confermarne le prestazioni attese prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.

Dati di input: i dati forniti a un sistema di AI o direttamente acquisiti dallo stesso, in base ai quali il sistema produce un output.

L’AI e i sistemi biometrici

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici.

Identificazione biometrica: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche, allo scopo di determinare l’identità di una persona fisica, confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati.

Dati operativi sensibili: dati relativi ad attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, la cui divulgazione potrebbe compromettere l’integrità dei procedimenti penali.

Sistema di riconoscimento delle emozioni: un sistema di AI finalizzato all’identificazione o all’inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici.

Sistema di categorizzazione biometrica: un sistema di AI che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive.

Sistema di identificazione biometrica remota: un sistema di AI finalizzato all’identificazione di persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento. L’identificazione può avvenire in tempo reale o a posteriori.

L’Ufficio per l’AI e gli incidenti gravi

Autorità di contrasto: qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Ufficio per l’AI: la funzione della Commissione europea volta a contribuire all’attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi e modelli di AI per finalità generali, e della governance dell’AI prevista dalla Commissione Ue.

Autorità nazionale competente: un’autorità di notifica o di vigilanza del mercato; per quanto riguarda i sistemi di AI messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Incidente grave: un incidente o malfunzionamento di un sistema di AI che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti: il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una persona; una perturbazione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento delle infrastrutture critiche; la violazione degli obblighi a norma del diritto dell’Unione intesi a proteggere i diritti fondamentali; gravi danni alle cose o all’ambiente.

Spazio di sperimentazione normativa per l’AI: un quadro controllato istituito da un’autorità competente, che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di AI la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di AI innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.

Alfabetizzazione, deep fake, rischio sistemico

Alfabetizzazione in materia di AI: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate di procedere a una diffusione informata dei sistemi di AI, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell’AI e ai possibili danni che può causare.

Consenso informato: l’espressione libera, specifica, inequivocabile e volontaria di un soggetto della propria disponibilità a partecipare a una determinata prova in condizioni reali, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della prova rilevanti per la sua decisione di partecipare.

Deep fake: un’immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall’AI, che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona.

Rischio sistemico: un rischio per le capacità di impatto elevato dei modelli di AI per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell’Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l’intera catena del valore.

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