Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che deve adeguare l’ordinamento italiano all’AI Act europeo. Il via libera è accompagnato da condizioni e osservazioni che riguardano i poteri dell’Autorità, la sorveglianza sui sistemi ad alto rischio, l’uso dei dati biometrici e le decisioni automatizzate nei luoghi di lavoro.
Il decreto rappresenta uno dei passaggi necessari per applicare in Italia il regolamento europeo 2024/1689, approvato il 13 giugno 2024. L’AI Act stabilisce regole comuni per lo sviluppo, la commercializzazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. La disciplina segue un modello basato sul rischio: gli obblighi aumentano quando una tecnologia può incidere sulla sicurezza, sulla salute o sui diritti fondamentali delle persone.
Lo schema italiano definisce la struttura nazionale di governance e distribuisce le funzioni di controllo tra le autorità competenti. Al Garante privacy viene assegnata la vigilanza sui sistemi ad alto rischio utilizzati in alcuni degli ambiti più sensibili: giustizia, attività di contrasto, immigrazione, controllo delle frontiere e processi democratici.
L’Autorità considera questa attribuzione coerente con il proprio ruolo istituzionale, ma chiede norme più precise e strumenti adeguati. Senza poteri chiaramente definiti, procedure coordinate e risorse aggiuntive, la vigilanza prevista dal regolamento europeo rischia di restare incompleta.
Indice degli argomenti:
Il decreto italiano e la governance dell’intelligenza artificiale
La cornice nazionale nasce dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025. La legge contiene principi e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale e promuove un uso “corretto, trasparente e responsabile” delle tecnologie, con particolare attenzione ai rischi economici e sociali e all’impatto sui diritti fondamentali.
Il decreto legislativo attuativo deve trasformare questi principi in competenze amministrative, procedure di controllo e regole applicabili. Il testo disciplina anche l’impiego dell’intelligenza artificiale nei settori finanziario e assicurativo e prevede iniziative di alfabetizzazione e formazione nelle scuole, nelle università e nei percorsi professionali.
La formazione assume un rilievo operativo perché l’AI Act non impone obblighi soltanto a chi sviluppa i sistemi. Anche le organizzazioni che li utilizzano devono comprendere caratteristiche, limiti e rischi delle tecnologie adottate. Un’amministrazione pubblica, un’impresa o un istituto scolastico non possono affidarsi a un sistema automatizzato senza conoscere l’origine dei dati, i criteri di funzionamento e le conseguenze delle sue decisioni.
Il Garante ha già esaminato le linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, esprimendo nel 2025 un parere favorevole. L’attenzione alla formazione, tuttavia, deve essere accompagnata da responsabilità riconoscibili e da controlli effettivi sui trattamenti di dati personali.
I poteri richiesti dal Garante privacy
Una delle principali richieste riguarda la possibilità di adottare linee guida, raccomandazioni e buone pratiche. Lo schema riconosce questi strumenti ad altre autorità competenti per l’intelligenza artificiale, mentre non li attribuisce con la stessa chiarezza al Garante.
La differenza non è soltanto formale. Le linee guida possono tradurre principi generali in indicazioni applicabili da imprese e amministrazioni. Possono chiarire, per esempio, quali controlli svolgere prima dell’utilizzo di un sistema ad alto rischio, come documentare la supervisione umana e quali informazioni fornire alle persone coinvolte.
Il Garante domanda inoltre che siano precisate le procedure per l’applicazione delle sanzioni di propria competenza. Il raccordo dovrebbe rispettare quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e impedire sovrapposizioni o conflitti con le altre autorità nazionali.
AI Act e regolamento generale sulla protezione dei dati, il Gdpr, resteranno infatti discipline distinte, ma potranno applicarsi allo stesso sistema. Un software utilizzato per selezionare candidati, identificare persone o valutare comportamenti può rientrare tra i sistemi ad alto rischio e, nello stesso tempo, trattare dati personali. In questi casi, i controlli sulla conformità dell’algoritmo devono coordinarsi con quelli sulla liceità, sulla proporzionalità e sulla sicurezza del trattamento.
Già durante l’esame della normativa italiana sull’intelligenza artificiale, il Garante aveva sostenuto la necessità di affidare la vigilanza ad autorità indipendenti e imparziali. L’Autorità aveva rivendicato le proprie competenze nella protezione dei diritti fondamentali e nel controllo dei trattamenti automatizzati.
I sistemi ad alto rischio e la valutazione di conformità
Lo schema di decreto assegna al Garante il ruolo di “Autorità di vigilanza del mercato” per determinati sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Rimane però da definire con maggiore precisione la sua partecipazione alle procedure di valutazione della conformità.
Queste verifiche servono ad accertare che un sistema rispetti gli obblighi previsti dall’AI Act prima o durante la sua immissione sul mercato. I controlli possono riguardare la gestione dei rischi, la qualità dei dati, la documentazione tecnica, la registrazione delle operazioni, la trasparenza e la supervisione umana.
La questione diventa particolarmente delicata quando l’intelligenza artificiale viene utilizzata da tribunali, forze di polizia, autorità di frontiera o uffici dell’immigrazione. In questi settori, un errore può incidere sulla libertà personale, sull’accesso a un diritto, sull’esito di un procedimento o sulla possibilità di entrare e restare nel territorio nazionale.
Il Garante chiede quindi che il decreto indichi chi interviene nelle diverse fasi del controllo, quali informazioni devono essere condivise e quale autorità decide quando emergono violazioni che coinvolgono sia l’AI Act sia la disciplina sulla protezione dei dati.
Un sistema tecnicamente conforme può comunque produrre un trattamento illecito se utilizza dati raccolti senza una base giuridica adeguata. Allo stesso modo, un trattamento formalmente autorizzato non rende accettabile un algoritmo privo di controlli sulla qualità dei dati o esposto a errori sistematici.
Decisioni automatizzate e rapporti di lavoro
Un altro intervento proposto dal Garante riguarda le decisioni automatizzate nei luoghi di lavoro. L’Autorità chiede di estendere il divieto di decisioni basate esclusivamente su sistemi di intelligenza artificiale alle valutazioni capaci di incidere in modo significativo sul rapporto professionale.
La protezione dovrebbe comprendere le decisioni sulle prestazioni, sull’attribuzione di premi, sulle progressioni di carriera e sugli altri aspetti che possono modificare la posizione economica o professionale del lavoratore.
L’obiettivo è evitare che una valutazione determinante venga affidata interamente a un sistema automatico, senza un controllo umano effettivo. La presenza di una persona nel procedimento non basta quando il responsabile si limita a confermare il risultato prodotto dalla macchina. La supervisione deve permettere di comprendere la decisione, contestarla e correggerla.
Gli algoritmi impiegati nella gestione del personale possono elaborare indicatori relativi alla produttività, ai tempi di lavoro, alle comunicazioni interne, alle assenze o al raggiungimento degli obiettivi. La qualità di questi dati e i criteri utilizzati per combinarli incidono direttamente sul risultato.
Un sistema addestrato su valutazioni precedenti può inoltre riprodurre discriminazioni presenti nei dati storici. La decisione automatizzata non elimina la componente soggettiva: può trasferirla nella selezione delle variabili, nelle soglie applicate o negli esempi utilizzati durante l’addestramento.
Per questo il Garante domanda una norma che protegga anche le decisioni diverse dall’assunzione e dal licenziamento. Premi, promozioni e giudizi sulle prestazioni possono avere conseguenze altrettanto rilevanti sulla vita professionale.
Biometria e riconoscimento facciale da remoto
Il secondo gruppo di osservazioni riguarda l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Lo schema disciplina i presupposti e i limiti per il trattamento dei dati biometrici e per l’identificazione biometrica da remoto.
L’AI Act stabilisce restrizioni specifiche per queste tecnologie, soprattutto quando vengono usate negli spazi accessibili al pubblico. I dati biometrici, come le caratteristiche del volto, consentono di identificare una persona attraverso elementi fisici che non possono essere sostituiti con la stessa facilità di una password. Il loro trattamento richiede quindi garanzie rafforzate.
Secondo il Garante, il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o manifestazioni pubbliche non è compatibile con i limiti europei. Il riconoscimento facciale successivo all’evento può essere impiegato per ricerche mirate, ma non dovrebbe trasformarsi in un’analisi preventiva e indiscriminata di tutti i presenti.
L’elaborazione dovrebbe riguardare registrazioni già acquisite e partire da una specifica esigenza operativa. La polizia potrebbe cercare una persona determinata all’interno di immagini disponibili, rispettando le condizioni previste dalla legge. Non dovrebbe invece creare in anticipo profili biometrici generalizzati di chiunque entri in una piazza, in uno stadio o in un altro luogo pubblico.
La distinzione separa una ricerca circoscritta da una forma di sorveglianza di massa. Nel primo caso esistono un obiettivo definito, persone ricercate e un periodo temporale delimitato. Nel secondo, l’intera popolazione presente viene sottoposta a un controllo biometrico nella prospettiva di un possibile utilizzo futuro.
Qualità delle banche dati e divieto di scraping
Il Garante dedica particolare attenzione anche alle banche dati utilizzate per il riconoscimento facciale. L’accuratezza di un sistema dipende dalla qualità, dalla provenienza e dall’aggiornamento delle immagini con cui vengono confrontati i volti.
Archivi incompleti o costruiti senza criteri verificabili possono aumentare i falsi positivi, cioè le corrispondenze errate tra una persona e un’immagine. Le conseguenze possono comprendere controlli ingiustificati, sospetti investigativi e limitazioni della libertà personale.
L’Autorità chiede che il nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale vieti espressamente l’utilizzo di banche dati ottenute attraverso lo “scraping indiscriminato” o in violazione della normativa sulla protezione dei dati.
Lo scraping consiste nella raccolta automatizzata di immagini e informazioni disponibili online. Quando viene applicato senza limiti a siti, piattaforme social e altri spazi digitali, può produrre archivi biometrici composti da milioni di fotografie di persone che non hanno ricevuto informazioni e non hanno autorizzato quell’impiego.
Il fatto che una fotografia sia visibile online non permette di utilizzarla liberamente per addestrare sistemi di riconoscimento facciale o alimentare archivi investigativi. Finalità, base giuridica e proporzionalità del trattamento devono essere valutate separatamente.
Il divieto richiesto dal Garante servirebbe a escludere dalle attività di identificazione le banche dati formate attraverso raccolte massive e non selettive. La garanzia riguarderebbe sia la tutela dei dati personali sia l’affidabilità delle prove e degli elementi prodotti nel procedimento penale.
Supervisione umana e sperimentazione
Il decreto prevede uno “spazio di sperimentazione italiano per l’intelligenza artificiale”, nel quale imprese e amministrazioni potranno provare sistemi innovativi sotto il controllo delle autorità. Questi ambienti, definiti anche sandbox regolamentari, permettono di verificare una tecnologia prima della sua diffusione.
Il Garante chiede di essere coinvolto quando i progetti comportano trattamenti di dati personali. La sua partecipazione dovrebbe iniziare nella fase di progettazione, non dopo l’avvio della sperimentazione.
Un test può già incidere sui diritti delle persone quando utilizza dati reali, valuta comportamenti o produce risultati destinati a orientare una decisione. La qualifica sperimentale non sospende gli obblighi previsti dal gdpr e dalle altre norme applicabili.
L’Autorità domanda inoltre una definizione più precisa delle responsabilità nei progetti di ricerca. Devono essere individuati i soggetti che scelgono finalità e strumenti del trattamento, quelli che forniscono i dati e quelli che controllano il funzionamento del sistema.
Lo stesso principio vale per la supervisione umana. Il decreto dovrebbe precisare competenze, poteri e preparazione del responsabile incaricato di controllare l’intelligenza artificiale. Una supervisione efficace richiede accesso alle informazioni necessarie e la possibilità concreta di sospendere o modificare il risultato.
Le risorse necessarie per i nuovi controlli
L’ultimo punto riguarda le risorse finanziarie e organizzative. Il Garante richiama l’esigenza di adeguare la propria dotazione alle nuove competenze previste dalla normativa europea e dal decreto italiano.
La vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale richiede professionalità tecniche, giuridiche e statistiche. Gli uffici devono poter esaminare modelli, dataset, procedure di addestramento, registri delle operazioni e misure di sicurezza. Devono inoltre coordinarsi con le altre autorità italiane e con le istituzioni europee.
Il numero e la complessità dei controlli aumenteranno con la diffusione dei sistemi ad alto rischio. Le competenze sulla protezione dei dati continueranno ad applicarsi alle attività ordinarie dell’Autorità, mentre l’AI Act aggiungerà nuove funzioni di vigilanza del mercato.
Il parere favorevole non chiude quindi il lavoro sul decreto. Governo e Parlamento dovranno valutare le modifiche richieste prima dell’approvazione definitiva. Il risultato determinerà quanto spazio avrà il Garante nel controllo dei sistemi ad alto rischio e quali garanzie accompagneranno l’uso dell’intelligenza artificiale nella polizia, nei tribunali, nelle frontiere e nei luoghi di lavoro.
L’efficacia delle regole dipenderà dalla capacità delle autorità di accedere alle informazioni tecniche, intervenire prima che un danno si consolidi e imporre misure correttive. Senza procedure chiare e risorse proporzionate, la struttura nazionale prevista dal decreto potrebbe applicare in modo disomogeneo le protezioni introdotte dall’AI Act.







Partecipa alla community