L’intelligenza artificiale è destinata a incidere sempre più profondamente sulle attività economiche, professionali e quotidiane. Parallelamente alla diffusione di questi sistemi cresce anche l’esigenza di definire regole chiare per la tutela di chi dovesse subire un danno causato dal loro utilizzo.
In questa prospettiva si inserisce lo schema di decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il provvedimento introduce, per la prima volta nel nostro sistema giuridico, una disciplina specifica dedicata alle azioni civili di risarcimento dei danni derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Le nuove norme mirano a superare alcune delle principali difficoltà che caratterizzano questo tipo di controversie, come la complessità tecnica dei sistemi, l’asimmetria informativa tra le parti e la difficoltà di dimostrare il collegamento tra il funzionamento dell’IA e il danno subito.
Questi i principali aspetti della riforma.
Indice degli argomenti:
Ambito di applicazione esteso e maggior tutela per i consumatori
Le nuove disposizioni si applicano a tutte le azioni di risarcimento del danno causato dall’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, sia nell’ambito della responsabilità contrattuale sia in quello della responsabilità extracontrattuale.
Particolare attenzione è riservata ai consumatori. Quando il soggetto danneggiato agisce per finalità estranee alla propria attività professionale o imprenditoriale, la domanda risarcitoria potrà essere proposta anche davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Si tratta di una misura che facilita concretamente l’accesso alla giustizia, riducendo gli ostacoli economici e organizzativi che spesso scoraggiano l’avvio di un’azione giudiziaria.
Accesso alle prove: il giudice può ordinare la produzione della documentazione tecnica
Uno degli aspetti più innovativi della disciplina riguarda l’accesso alle informazioni sul funzionamento del sistema di intelligenza artificiale.
Chi ritiene di aver subito un danno potrà chiedere al giudice di ordinare alla controparte o a un terzo di esibire la documentazione rilevante relativa al sistema, purché vengano forniti elementi sufficienti a rendere plausibile la fondatezza della domanda.
Tra le informazioni che possono essere oggetto dell’ordine di esibizione rientrano:
- i registri delle attività del sistema (log);
- la documentazione tecnica prevista dall’AI Act;
- la documentazione relativa alla gestione dei rischi;
- le informazioni sui meccanismi di supervisione umana.
La norma interviene su una delle principali criticità delle controversie in materia di AI: il fatto che le informazioni decisive per accertare le responsabilità siano normalmente nella disponibilità esclusiva di chi sviluppa, fornisce o utilizza il sistema.
Le conseguenze della mancata collaborazione sono particolarmente rilevanti. Se il soggetto destinatario dell’ordine non produce la documentazione senza giustificato motivo, il giudice potrà trarre elementi di prova sfavorevoli nei suoi confronti. Nei casi più significativi, i fatti allegati dal danneggiato potranno persino essere considerati come provati.
In termini pratici, chi detiene le informazioni necessarie per chiarire il funzionamento dell’algoritmo non potrà sottrarsi facilmente all’obbligo di renderle disponibili nel processo.
Presunzione del nesso causale
Un’altra novità di grande impatto riguarda il problema della prova del rapporto di causalità tra la violazione delle regole dell’AI Act e il danno subito.
La disciplina prevede che, quando il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi stabiliti dal Regolamento europeo, il nesso causale tra tale violazione e il pregiudizio lamentato sia presunto.
Sarà quindi il convenuto a dover fornire la prova contraria. Questa scelta legislativa alleggerisce sensibilmente l’onere probatorio gravante sul danneggiato, che spesso si trova nella difficile posizione di dover dimostrare il funzionamento interno di sistemi altamente complessi e opachi.
La conformità normativa non esclude la responsabilità
Per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, uno dei passaggi più significativi è rappresentato dalla precisazione secondo cui la conformità all’AI Act non costituisce automaticamente una causa di esonero da responsabilità.
Anche qualora il sistema sia stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste dalla normativa europea e risulti formalmente conforme, ciò non impedisce al giudice di accertare eventuali responsabilità per i danni causati.
Il legislatore ha quindi chiarito che compliance e responsabilità civile operano su piani differenti: il rispetto degli obblighi normativi rappresenta un elemento importante, ma non garantisce di per sé l’assenza di responsabilità risarcitoria.
Per le organizzazioni che sviluppano, forniscono o impiegano sistemi di AI, questo principio evidenzia la necessità di adottare modelli di governance, controllo e gestione del rischio che vadano oltre il mero adempimento formale degli obblighi regolatori.
Azione diretta nei confronti dell’assicurazione
Lo schema di decreto introduce inoltre una tutela particolarmente favorevole per i soggetti danneggiati: la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice che copre la responsabilità civile del soggetto ritenuto responsabile.
Prima di promuovere l’azione, il danneggiato potrà chiedere al presunto responsabile se esista una copertura assicurativa relativa al danno lamentato. Quest’ultimo dovrà rispondere entro trenta giorni, indicando gli estremi della polizza.
L’omessa o incompleta comunicazione potrà essere valutata dal giudice come elemento sfavorevole per il danneggiante.
Una volta individuata la copertura assicurativa, il danneggiato potrà rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento, entro i limiti previsti dal contratto. Il soggetto ritenuto responsabile rimarrà comunque parte necessaria del giudizio.
La disciplina richiama, per struttura e finalità, il modello già conosciuto nel settore della responsabilità civile automobilistica, estendendone la logica anche ai danni derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Le nuove disposizioni rappresentano uno dei passaggi più significativi nell’evoluzione del quadro giuridico dell’intelligenza artificiale in Italia. L’obiettivo perseguito dal legislatore è chiaro: rendere effettiva la tutela risarcitoria nei casi in cui la complessità tecnica dei sistemi di AI rischierebbe altrimenti di compromettere il diritto al risarcimento del danno.
L’accesso facilitato alle prove, la presunzione del nesso causale e la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore rafforzano in modo significativo la posizione dei soggetti danneggiati.
Parallelamente, sviluppatori, fornitori e utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale dovranno considerare che la conformità all’AI Act costituisce solo uno degli elementi rilevanti nella gestione del rischio legale. La capacità di documentare correttamente il funzionamento dei sistemi, le misure di controllo adottate e i processi di gestione del rischio assumerà un ruolo sempre più centrale nella prevenzione e nella gestione del contenzioso.
Conclusioni
In vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina, imprese, professionisti e operatori del settore assicurativo sono quindi chiamati a prepararsi a un contesto normativo che, pur favorendo l’innovazione tecnologica, introduce strumenti di tutela particolarmente incisivi per chi subisce danni riconducibili all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.








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